Diritto di consultazione del socio di srl

| 28/12/2018

L’art. 2476 comma 2 c.c. sancisce a favore del socio di srl che non partecipi all’amministrazione il diritto di consultare, anche tramite un professionista di sua fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. La norma riecheggia in parte quanto previsto, nell’ambito della disciplina sulle società di persone, dall’art. 2261 c.c.
La quasi unanime giurisprudenza che si è occupata del tema qualifica il diritto in questione come diritto potestativo, inerente allo stesso status di socio, diretto a garantire a quest’ultimo il controllo sull’amministrazione della società (cfr., fra le altre, Trib. Milano 26 settembre 2016 e Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 giugno 2011).
Non condivide questa tesi una parte della dottrina. Il diritto potestativo, infatti, si esercita mediante una dichiarazione del titolare indirizzata al soggetto passivo; perché si realizzi l’interesse tutelato, dunque, il comportamento del soggetto passivo (che si trova in una situazione di soggezione) non rileva: è sufficiente l’iniziativa del titolare. Al contrario, nel caso del diritto di controllo del socio di srl, in capo ai soggetti passivi (gli amministratori e i liquidatori della società) sorgerebbe, a fronte dell’esercizio di tale diritto, un vero e proprio obbligo giuridico di eseguire una ben specifica prestazione (per quanto riguarda il diritto di informazione) o di tenere un determinato comportamento funzionale a soddisfare l’interesse del creditore (per quanto riguarda il diritto di ispezione).
A questa impostazione aderisce Tribunale di Genova del 28 aprile 2017, affermando che il diritto di consultazione di cui all’art. 2476 comma 2 c.c. non modifica alcuna situazione soggettiva della società – come avverrebbe, invece, nell’ipotesi in cui venisse esercitato un diritto potestativo – e costituisce un diritto di credito cui corrisponderebbero:
– l’obbligo della società di fornire i documenti e le informazioni oggetto della richiesta del socio;
– l’obbligo di consentire l’ispezione da parte del socio o del professionista da questi incaricato.
Secondo il Tribunale di Genova, tale diritto avrebbe una funzione strumentale; nel senso che la sua funzione non sarebbe solo quella di consentire al socio di partecipare in modo più informato alle decisioni della società, ma anche quella di mettere a disposizione del socio uno strumento di controllo sull’operato degli amministratori. Da questo punto di vista, l’interpretazione del Tribunale di Genova non si discosta più di tanto dalla tesi che identifica il diritto di controllo come un diritto potestativo. Peraltro, anche le ricadute pratiche dell’una e dell’altra qualificazione non sembrano così diverse. Il Tribunale di Genova aggiunge che, in caso di esclusione o di recesso, la posizione del socio potrebbe essere assimilata a quella del cliente della banca, con riferimento, in particolare, al diritto di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto intercorso con la banca stessa anche quando detto rapporto è cessato. Ne consegue che il diritto di ottenere, ovviamente entro il termine di prescrizione, l’esibizione, la copia e l’ispezione di documenti relativi all’amministrazione spetta al socio non amministratore di srl anche dopo la cessazione del rapporto con la società.
In ogni caso, poi, si riconosce che alla richiesta del socio la società potrà opporre un rifiuto ove questa integri un abuso. Il che potrebbe accadere quando la richiesta manifesti un carattere ingiustificatamente ripetitivo, vessatorio, ostruzionistico o emulativo (cfr. Trib. Bologna 6 dicembre 2006) ovvero quando la finalità perseguita sia illecita, come nell’ipotesi di illecito concorrenziale (cfr. Trib. Milano 8 maggio 2014).
Per quanto riguarda la tutela giudiziaria del diritto in questione, la pronuncia del Tribunale di Genova conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di controllo del socio non amministratore di srl potrebbe essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. (cfr. Trib. Milano 26 settembre 2016 e Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 giugno 2011) e il periculum in mora, in particolare, sarebbe configurabile ogni volta che il mancato tempestivo esercizio del diritto di controllo precluda al socio ulteriori iniziative, all’interno della società o in sede giudiziaria, per tutelare la sua posizione (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 giugno 2011).
Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda cautelare del socio ed ex amministratore di una società cooperativa a responsabilità limitata che era stato licenziato e poi escluso dalla società a due giorni di distanza dalla cessazione dell’organo amministrativo, assumendo per due giorni la qualità di socio non amministratore; domanda diretta a svolgere verifiche sulla correttezza del procedimento di esclusione.