Esenzione bollo per FSN e DSA
Dott. Alessio Pistone | 09/08/2018
Sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo sia i documenti prodotti che i documenti richiesti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle c.d. DSA (Discipline sportive associate) e dagli Enti di promozione sportiva. Nell’esenzione rientrano, quindi, anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfetari, richiesti dalle federazioni per operare rimborsi agli associati. Si tratta di uno dei tanti chiarimenti desumibili dalla circ. 1° agosto 2018 n. 18, con cui l’Agenzia delle Entrate ha illustrato alcune questioni fiscali concernenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche. L’ultimo paragrafo della circolare è dedicato all’imposta di bollo e risponde a un duplice quesito.
Si domanda all’Agenzia se l’esenzione di cui all’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR. 642/72:
– consenta di esentare da bollo i documenti, le ricevute e simili rilasciati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche non lucrative e dai singoli tesserati alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva a fronte di contributi, rimborsi spese, indennità forfetarie;
– possa non limitare il suo campo di applicazione alle Federazioni sportive nazionali, ma estendersi alle Discipline sportive associate (c.d. DSA).
Per quanto concerne la prima questione, l’Agenzia, dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa dell’art. 27-bis in questione, ne afferma l’attuale applicabilità con riferimento agli atti delle “federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”. Va premesso che la norma in oggetto testualmente prevede l’esenzione in modo assoluto da imposta di bollo per “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti”:
– da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
– dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Limitatamente alle ONLUS, tuttavia, la norma è superata. Infatti, come precisato dalla circ. n. 18/2018, la riforma del Terzo settore (DLgs. 117/2017) ha riproposto questa agevolazione in forma ampliata, per gli enti del Terzo settore, all’art. 82 comma 5 del DLgs. 117/2017. Questa ultima norma prevede, infatti, l’esenzione da imposta di bollo per gli “atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1”. Di conseguenza, è stato abrogato (art. 102 del DLgs. 117/2017) l’art. 17 del DLgs. 460/97 che aveva inserito nell’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72 il riferimento agli atti delle ONLUS.
Pertanto, può dirsi che l’esenzione di cui all’art. 27-bis non opera più con riferimento alle ONLUS, atteso che, per gli enti del Terzo settore, è intervenuta una norma nuova e più estesa (art. 82 comma 5 DLgs. 117/2017). Tuttavia, questa abrogazione non ha toccato la parte dell’art. 27-bis concernente le federazioni sportive, che era stata inserita da una norma diversa da quella abrogata dal DLgs. 117/2017 (ovvero dall’art. 90 comma 6 della L. 289/2002). Per tali ragioni, la circolare conclude affermando che è ancora oggi in vigore l’esenzione da imposta di bollo previsa dall’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, in favore delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Per quanto concerne l’ambito oggettivo dell’esenzione, poi, l’Amministrazione finanziaria afferma che, nel concetto di “atti, documenti (…) richiesti dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI” rientrano le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfetari, che i singoli tesserati presentano a fronte di somme erogate dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione, in quanto si tratta di documentazione necessaria per eseguire i rimborsi, il cui rilascio viene quindi “richiesto” dalle federazioni, proprio come specificato dalla norma. Infatti, ricorda la circolare, il legislatore, con l’art. 27-bis, ha voluto sollevare le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva dall’onere di corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi che su quelli da essi richiesti. Infine, rispondendo al secondo quesito, l’Agenzia afferma che l’esenzione trova applicazione non solo alle Federazioni sportive nazionali, ma anche alle Discipline sportive associate (DSA), atteso che esse sono disciplinate dalle stesse norme che istituiscono e regolamentano le Federazioni sportive nazionali (artt. 15 e 16 del DLgs. 242/99).