Esonero corrispettivo telematico per gli spettacoli teatrali

| 11/12/2019

Una associazione senza scopo di lucro che organizza spettacoli teatrali dal vivo e pertanto applica il regime IVA previsto dall’articolo 74-quater del decreto IVA ha proposto interpello riguardo la deroga alla normativa ordinaria in materia IVA relativamente al momento impositivo e alle modalità di certificazione dei corrispettivi. Ai sensi del comma 2 del citato articolo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi é assolto “con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate”. L’istante, inoltre, inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili. L’associazione ha quindi chiesto se dal 1° gennaio 2020 è obbligato alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nella Risposta all’interpello 506 del 10 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina relativa all’attività di spettacolo e quelle ad esse connesse é già contenuta nell’articolo 74-quater del decreto IVA. In particolare, le prestazioni spettacolistiche e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo. Con riferimento, invece, alle modalità di certificazione dei corrispettivi, le prestazioni indicate nella tabella C del decreto IVA sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori o biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
L’Agenzia ha così chiarito che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE che provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria.
Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale. Entrando nel merito, con decreto del MEF del 13 luglio 2000 sono state stabilite le caratteristiche tecniche dei citati misuratori. In particolare, il titolo di accesso deve contenere:

  1. i dati previsti per gli scontrini fiscali dall’articolo 12, commi primo e secondo, del decreto Ministro delle finanze del 23 marzo 1983;
  2. natura dell’attività esercitata,
  3. data e ora dell’evento;
  4. luogo, impianto e sala dell’evento;
  5. numero e ordine di posto;
  6. natura, titolo e ogni altro elemento identificativo dell’evento;
  7. corrispettivo per l’attività di spettacolo;
  8. indicazione di eventuali ingressi gratuiti, riduzioni dei prezzi e relative causali, dicitura “abbonato” ed estremi dell’abbonamento;
  9. ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita;
  10. eventuali prestazioni accessorie;
  11. dati del soggetto emittente;
  12. sigillo fiscale.

Inoltre, l’articolo 4 dello stesso decreto impone l’obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi alla S.I.A.E. prevedendo che gli strumenti di emissione dei titoli di accesso (misuratori fiscali e biglietterie automatizzate) siano abilitati all’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero da cui risulti, per ciascun evento e cioé i dati richiesti per lo scontrino di chiusura giornaliera e l’incasso giornaliero, con separata indicazione dell’imponibile, delle aliquote applicabili e delle relative imposte, dell’ammontare incassato a titolo di prevendita e di corrispettivi per eventuali prestazioni accessorie ed infine i corrispettivi relativi agli abbonamenti emessi ed il numero degli ingressi effettuati.