Fattura elettronica ricevuta a cavallo di anno

| 13/02/2026

Con una decisione destinata a incidere concretamente sulla gestione operativa dell’IVA, il Tribunale dell’Unione europea, investito della questione in sede pregiudiziale, chiarisce che una normativa nazionale non può impedire al soggetto passivo di esercitare la detrazione dell’imposta nel periodo corretto solo perché la fattura viene ricevuta nell’esercizio successivo, qualora il documento risulti comunque disponibile prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Si tratta di un’impostazione che moltissimi commercialisti sollevano già dal 2018, quando la fatturazione elettronica diventa obbligatoria e il tema del momento di ricezione del documento assume un rilievo ancora più marcato nella prassi operativa.

La controversia nasce in Polonia, nell’ambito della causa I.S.A. contro Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, e riguarda la detrazione dell’IVA relativa ad acquisti di gas ed energia elettrica. Le operazioni vengono effettuate in un determinato periodo d’imposta, mentre le fatture vengono recapitate in quello successivo. Il nodo interpretativo riguarda proprio questo disallineamento temporale. Tutta la questione é quindi riassumibile nella domanda seguente: La detrazione deve automaticamente slittare al periodo di ricezione del documento oppure può essere esercitata con riferimento al periodo in cui l’imposta diventa esigibile? Anche su questo aspetto, già dal 2018 numerosi professionisti evidenziano come l’obbligo di fatturazione elettronica non possa tradursi in un differimento sostanziale del diritto alla detrazione.

Il Tribunale europeo esclude l’automatismo dello slittamento. Se, al momento della presentazione della dichiarazione IVA, la fattura risulta già in possesso del contribuente, non vi é ragione per differire la detrazione. Questa conclusione si allinea con le osservazioni che molti commercialisti formulano fin dall’introduzione generalizzata della e-fattura, sostenendo che la gestione tecnica dei flussi non possa comprimere un diritto sostanziale garantito dalla normativa europea.

La pronuncia si fonda su una distinzione centrale nel sistema armonizzato europeo. Da un lato, il diritto alla detrazione sorge quando l’IVA diventa esigibile, ai sensi dell’articolo 167 della Direttiva 2006/112/CE; dall’altro, il suo esercizio richiede il possesso della fattura, come previsto dall’articolo 178, lettera a), della medesima direttiva. Ne consegue che la fattura costituisce un presupposto formale per l’esercizio del diritto, ma non incide sul momento genetico dello stesso. Proprio questa distinzione viene richiamata da molti operatori già nel 2018, evidenziando che la ricezione elettronica non può trasformarsi in un elemento idoneo a spostare in avanti la nascita del diritto.

Secondo il Tribunale, una disciplina nazionale che collega il momento della detrazione non all’esigibilità dell’imposta bensì al periodo di ricezione della fattura introduce di fatto una condizione ulteriore rispetto a quelle stabilite dalla normativa europea, alterando l’equilibrio del sistema. Anche questa criticità viene segnalata dalla dottrina professionale sin dall’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, quando emerge il rischio di ancorare la detrazione a un dato meramente tecnico.

Il meccanismo IVA europeo si basa su un principio chiaro: l’imposta deve gravare esclusivamente sul consumatore finale e non sull’operatore economico che agisce quale soggetto passivo. Il diritto alla detrazione rappresenta quindi un elemento strutturale del sistema. Impedire la detrazione nel periodo in cui il diritto sorge, pur in presenza della fattura prima della dichiarazione annuale, significa imporre all’impresa un onere finanziario temporaneo, traducendosi in un’anticipazione di imposta che contrasta con la logica dell’imposta sul valore aggiunto. Anche sotto questo profilo, molti commercialisti sottolineano già dal 2018 come l’effetto finanziario derivante da un differimento automatico risulti incompatibile con la neutralità dell’imposta.

La decisione richiama espressamente i principi di neutralità dell’IVA, che impedisce di trasformare l’imposta in un costo per l’impresa, e di proporzionalità, che vieta agli Stati membri di introdurre misure eccedenti quanto necessario per garantire la corretta riscossione dell’imposta. Nel quadro complessivo delineato dalla direttiva, la detrazione deve quindi operare con immediatezza, senza che formalismi temporali non previsti dal diritto europeo ne compromettano l’effettività, come già evidenziato dalla prassi professionale sin dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.