Fermo amministrativo auto 2019

| 24/01/2019

L’art. 23-bis del DL 113/2018 (c.d. decreto sicurezza) ha profondamente riformato la disciplina del fermo del veicolo. Le modifiche riguardano sia il fermo amministrativo “classico” sia, indirettamente e con le criticità che si esporranno, quello fiscale e interessano gli artt. 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della Strada. Con riferimento al fermo fiscale di cui all’art. 86 del DPR 602/73, da una prima lettura del nuovo art. 214 del DLgs. 285/92 possono porsi alcuni dubbi interpretativi.
In base al comma 3 del richiamato art. 86 del DPR 602/73, chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214 comma 8 del Codice della Strada. Quest’ultimo, nella sua nuova formulazione, ora dispone che “il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario”.
La nuova formulazione differisce in modo significativo dalla precedente. Innanzitutto, il soggetto passivo della sanzione è il custode e non più qualunque soggetto sorpreso a circolare con il veicolo sottoposto a fermo. Inoltre, è stata introdotta la revoca della patente, l’immediata rimozione del veicolo e il trasferimento della proprietà al soggetto cui è consegnato oltre a un sostanzioso aumento della sanzione amministrativa (nella previgente disposizione, da 777 a 3.114 euro). Alla luce delle numerose modifiche apportate dal decreto sicurezza, quindi, è necessario fornire una chiave di lettura al combinato disposto degli artt. 86 comma 3 del DPR 602/73 e 214 comma 8 del Codice della strada al fine di comprendere quali siano le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio per coloro che circolino con un veicolo sottoposto a fermo fiscale. Un primo chiarimento è stato fornito dal Ministero dell’Interno, il quale ha diffuso la circolare n. 300/A del 21 gennaio 2019. Il documento di prassi fornisce un’analisi generale delle nuove procedure per l’applicazione del fermo del veicolo e individua una risposta al richiamato dubbio interpretativo. In relazione al fermo fiscale, infatti, la circolare giunge ad affermare come la nuova sanzione descritta dall’art. 214 comma 8 del Codice della strada non possa più trovare applicazione. Il ragionamento si fonda sulla mancanza, nella procedura del fermo fiscale, della nomina di un custode. Pertanto, poiché il richiamato articolo punisce solo il custode, la nuova sanzione non potrebbe essere irrogata nel caso di fermo fiscale.
Abbiamo quindi tre scenari per il 2019:

  1. L’istituto del fermo fiscale ha una deterrenza secondo cui l’unico effetto sarebbe la difficoltà ad alienare il veicolo ed il contribuente può tranquillamente circolare (la circolazione, pur essendo vietata dall’art. 5 del decreto 503 del 1998, é sfornita di sanzione).
  2. Il punto precedente contrasta con il dato letterale dell’art. 86 del DPR 602/73, non intaccato dalle modifiche del decreto sicurezza e tutt’ora in vigore. La disciplina del fermo dei beni mobili registrati, infatti, continua a rinviare espressamente al trattamento sanzionatorio dell’art. 214 comma 8 del DLgs. n. 285/92 nei confronti di “chiunque” circoli con il veicolo fermato e pare difficile ipotizzare un rinvio a un trattamento sanzionatorio non irrogabile (salvo ritenere tale comma implicitamente abrogato dal decreto sicurezza).
  3. Più convincente, ma sul punto la circolare tace, appare sostenere che il rinvio da parte dell’art. 86 comma 3 del DPR 602/73 sia non con riferimento all’intero comma 8 dell’art. 214 del Codice della strada, ma solo per la parte relativa alle sanzioni pecuniarie. Quindi si applicherebbe la sanzione pecuniaria ma é scongiurato il rischio, in capo al soggetto che circola con un veicolo oggetto di fermo fiscale, di vedersi applicare la revoca della patente, sanzione accessoria che, a livello sistematico, é incompatibile con tale tipologia di fermo.