Fiscalità delle aziende agricole (ditte e società)

| 09/02/2026

La fiscalità delle attività agricole presenta caratteristiche peculiari che la distinguono in modo significativo rispetto a quella delle attività d’impresa ordinarie, sia quando l’attività viene esercitata in forma di ditta individuale, sia quando viene svolta tramite società agricola. Il legislatore, infatti, riconosce la specificità del settore primario prevedendo regole di determinazione del reddito e dell’imposta sul valore aggiunto che, in molti casi, si discostano dai criteri analitici tipici del reddito d’impresa.

L’art. 32 del TUIR definisce il perimetro fiscale delle attività agricole e stabilisce quando il reddito prodotto assume la natura di reddito agrario, beneficiando di un regime di determinazione forfetaria basato sulle risultanze catastali, indipendentemente dai ricavi effettivamente conseguiti. In particolare, la norma considera attività agricole quelle dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e alle attività connesse, purché tali attività siano esercitate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla disposizione. Il reddito derivante da tali attività, se svolte su terreni agricoli censiti al catasto, non viene determinato in modo analitico, ma attraverso il reddito dominicale e agrario, imputato al soggetto che esercita l’attività, anche se organizzata in forma imprenditoriale. L’articolo individua inoltre il principio della prevalenza, in base al quale le attività connesse, quali la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, rientrano nel reddito agrario solo se hanno ad oggetto prevalentemente prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall’allevamento dell’imprenditore stesso. Se tale condizione non é rispettata, il reddito prodotto dalla parte eccedente assume natura di reddito d’impresa. La disposizione fissa anche limiti quantitativi, in particolare per l’allevamento di animali, collegando la qualificazione del reddito agrario alla disponibilità di un numero minimo di terreni idonei alla produzione dei mangimi necessari. Il superamento di tali limiti comporta la tassazione della quota eccedente secondo le regole del reddito d’impresa. In sintesi, l’art. 32 del TUIR consente alle attività agricole che rispettano determinati requisiti oggettivi e quantitativi di beneficiare di una tassazione semplificata e forfetaria, ancorata ai valori catastali, riservando la determinazione analitica del reddito alle sole attività che eccedono o esulano dal perimetro agricolo così delineato.

Nelle società agricole, che possono assumere forma di società di persone, di capitali o cooperative, purché rispettino i requisiti civilistici e fiscali richiesti dalla normativa. In tali casi, il reddito, pur prodotto da un soggetto societario, mantiene la qualificazione di reddito agrario se l’attività svolta rientra nei confini dell’art. 32 del TUIR, consentendo l’applicazione di un regime impositivo agevolato rispetto a quello ordinario d’impresa. La scelta della forma giuridica incide quindi non solo sugli aspetti organizzativi e civilistici, ma anche sul carico fiscale complessivo e sulle opzioni disponibili in materia di IVA e di imposte dirette. Ai fini IVA il regime naturale é rappresentato dall’applicazione del regime speciale con percentuali di compensazione, che semplifica gli adempimenti e sostituisce il meccanismo ordinario di detrazione dell’imposta. Solo al superamento dei limiti o in presenza di specifiche attività connesse, il reddito assume natura di reddito d’impresa.

Nella ditta individuale agricola, l’attività rientra di regola nell’ambito del reddito fondiario, con tassazione basata sul reddito agrario e dominicale determinato catastalmente, a condizione che siano rispettati i limiti e i requisiti previsti dall’art. 32 del TUIR.  L’art. 1, comma 54, della l. 23.12.2014, n. 190, individua il regime fiscale naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che i ricavi o i compensi, ragguagliati ad anno, non superino la soglia di € 85.000. Il comparto agricolo risulta escluso dal regime forfettario, anche alla luce di quanto stabilito dal successivo comma 57, lett. a), che prevede l’impossibilità di accedere al regime forfetario per le persone fisiche che applicano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito. Tale esclusione trova fondamento nel fatto che, per le attività agricole, il regime naturale ai fini IVA consiste nell’applicazione delle percentuali di compensazione forfetaria previste dagli artt. 34 e 34-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, mentre il reddito viene determinato attraverso la tariffa di reddito agrario di cui all’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917. Questa impostazione viene confermata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4.4.2016, n. 10/E, nella quale si chiarisce che l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, perché soggetta a un regime speciale IVA e produttiva di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini IRPEF, impedisce l’accesso al regime per tutte le attività svolte, anche se non soggette a regimi speciali. La stessa circolare precisa, tuttavia, che i produttori agricoli sono titolari di reddito fondiario e, non esercitando attività d’impresa in senso stretto, possono applicare il regime forfetario alle eventuali altre attività esercitate, come già chiarito dalla circolare 7/E del 28.1.2008.

Nel settore agricolo si riscontrano diverse attività svolte dall’imprenditore agricolo che, in via ordinaria, determinano il reddito con criteri forfetari e che, proprio per tale motivo, impediscono l’adozione del regime forfetario di cui alla l. 23.12.2014, n. 190, salvo esercizio dell’opzione per la determinazione analitica del reddito sulla base della differenza tra ricavi e costi. Rientrano tra queste attività l’agriturismo disciplinato dall’art. 5 della l. 30.12.1991, n. 413, l’enoturismo previsto dall’art. 1, comma 503, della l. 27.12.2017, n. 2025, l’oleoturismo di cui all’art. 1, comma 513, della l. 27.12.2019, n. 160, l’allevamento di animali regolato dall’art. 56, comma 5, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, nonché le attività elencate dall’art. 56-bis del medesimo testo unico.

In particolare, l’art. 56-bis ricomprende la produzione di vegetali, le attività connesse alla produzione di beni, le attività connesse alla prestazione di servizi, la commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura, oltre alla produzione e cessione di beni, anche immateriali, ottenuti mediante coltivazione, allevamento e silvicoltura, finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. A queste si aggiungono le attività agricole diverse da quelle per cui il reddito viene determinato forfetariamente o ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, svolte da giovani imprenditori agricoli con età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti, che nei tre anni precedenti non abbiano esercitato altra attività agricola, risultino in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi e non subentrino in aziende preesistenti, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della l. 15.3.2024, n. 36.

La valutazione tra regime forfetario e regime ordinario richiede un’analisi attenta, poiché la possibilità di applicare il regime forfetario ad altre attività varia in funzione delle modalità di esercizio dell’attività agricola. Se l’attività rientra nei limiti dell’art. 32 del TUIR, sia in regime speciale IVA sia in regime ordinario IVA, resta possibile applicare il regime forfetario alle altre attività. Qualora invece l’attività agricola superi tali limiti, in presenza di regime speciale IVA non risulta consentito l’accesso al regime forfetario per altre attività, poiché il reddito viene determinato sulla base del reddito agrario o secondo gli artt. 56, comma 5, e 56-bis. Analogamente, in regime ordinario IVA con reddito d’impresa determinato ai sensi delle medesime disposizioni, il regime forfetario resta precluso. Diversamente, quando il reddito d’impresa per la parte eccedente viene determinato secondo le regole ordinarie, é possibile applicare il regime forfetario alle altre attività esercitate, nel rispetto del principio di unicità dell’attività.