Il termine per adeguare gli statuti degli ETS non incide sulla disciplina fiscale
Dott. Alessio Pistone | 31/10/2020
Con la risoluzione n. 89, pubblicata il 25 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli attuali registri, anche se non procedono ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nel Codice del Terzo settore entro il prossimo 30 giugno, possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali vigenti prima dell’entrata in vigore del Codice stesso, fino a quando non entrerà in funzione il RUNTS.
L’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017 dispone che, fino all’operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri delle ONLUS, delle ODV, delle APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili del Codice entro il 30 giugno 2020 (termine da ultimo fissato dall’art. 43 comma 4-bis del DL 34/2019). Entro tale termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di:
– adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
– introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
La norma non esplicita il trattamento applicabile ai predetti enti che, entro il citato termine, non procedano ai necessari adeguamenti statutari.
Sotto il profilo civilistico, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 13/2019) ha precisato che la scadenza per gli adeguamenti statutari non ha natura perentoria, ma rileva ai fini procedurali per l’adozione delle modifiche statutarie con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
Per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), la conformità degli statuti alle disposizioni del DLgs. 117/2017 sarà valutata successivamente al trasferimento al RUNTS delle iscrizioni già presenti nei registri attualmente operativi, secondo il procedimento disciplinato dall’art. 54 del DLgs. 117/2017. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel registro sarà effettuata dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente, nell’ambito del procedimento finalizzato al perfezionamento dell’iscrizione al RUNTS.
Ove da tale procedimento scaturisse l’esigenza di apportare ulteriori modifiche statutarie, l’adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all’art. 101 comma 2 citato, ma senza possibilità di fruire del regime “alleggerito” di adeguamento. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei rispettivi registri continueranno a essere considerati APS e ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Per le ONLUS (che, fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del Codice del Terzo settore, continueranno ad applicare la disciplina del DLgs. 460/97), l’adeguatezza delle modifiche statutarie per l’iscrizione al RUNTS sarà valutata dall’ufficio del RUNTS territorialmente competente nell’ambito del procedimento di iscrizione che, per gli enti dotati di tale qualifica, dovrà essere definito con apposito DM ai sensi dell’art. 53 del DLgs. 117/2017.
In linea con quanto affermato dal Ministero del Lavoro, sotto il profilo fiscale, la risoluzione di ieri precisa che, anche nel caso in cui non adeguino gli statuti entro il 30 giugno 2020, ONLUS, ODV e APS iscritte nei rispettivi registri (ex DLgs. 460/97, L. 266/91, L. 383/2000) possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle norme citate fino a quando troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali dettate dal Titolo X del Codice del Terzo settore ossia, in base all’art. 104 comma 2 del DLgs. 117/2017, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui verrà rilasciata l’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.
Applicazione delle disposizioni previgenti senza soluzione di continuità
In linea con l’interpretazione autentica della norma da ultimo citata fornita dall’art. 5-sexies del DL 148/2017, infatti, le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del DLgs. 117/2017 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore.
In sostanza, le modifiche e l’abrogazione delle disposizioni fiscali operate dal DLgs. 117/2017 hanno la stessa decorrenza delle nuove disposizioni introdotte dal medesimo decreto (così ris. Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2017 n. 158).
Con la risoluzione pubblicata ieri dall’Agenzia delle entrate viene ribadito che ONLUS, APS E ODV che non adeguano gli statuti entro il 20 giugno 2020 potranno continuare ad applicare i benefici fiscali del codice del terzo settore (in vigore dal 1 gennaio 2018) fino alla operatività del registro unico nazionale (RUNTS) ed alla definitiva iscrizione nello stesso. Si tratta, dunque, delle agevolazioni previste in caso di erogazioni liberali, nonché delle esenzioni ai fini delle imposte indirette (successioni, donazioni, registro etc).
Al di la della precisazione, che conferma quanto già ho ampiamente commentato nei mesi scorsi, va detto che APS e ODV verranno trasferite nel RUNTS automaticamente senza bisogno di alcuna richiesta. Sarà sufficiente avere adeguato lo statuto entro l’operatività del RUNTS (probabilmente maggio 2020) per essere iscritti al registro.