Invio in ritardo delle CU 2026 con ravvedimento
Dott. Alessio Pistone | 17/03/2026
Alla luce della scadenza ordinaria di ieri per l’invio delle CU 2026 da parte dei sostituti d’imposta, resta comunque possibile intervenire anche successivamente poiché già due anni fa l’Agenzia delle Entrate aveva pubblicato una Circolare, esattamente la n. 12/2024. Il documento, strutturato sotto forma di risposte a quesiti, affrontava principalmente il tema della compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità relativo al periodo d’imposta 2023, ma anche errori ed omissioni nella trasmissione della Certificazione Unica, chiarendo i dubbi sull’eventuale possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
L’Amministrazione finanziaria evidenziava infatti che la tempistica di trasmissione delle CU é fondamentale per consentire l’elaborazione e la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate, risultando quindi non sempre pienamente compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
Le Entrate precisarono inoltre che la disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 4 comma 6-quinquies del DPR 22 luglio 1998 n. 322 é stata più volte modificata fino all’attuale formulazione. In base a tale disposizione, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione pari a 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta. Tuttavia la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene trasmessa entro cinque giorni dalla scadenza, mentre se l’invio avviene entro sessanta giorni, la sanzione é ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
Il legislatore ha quindi riconosciuto la possibilità di trasmettere la CU anche oltre il termine ordinario, prevedendo però un sistema sanzionatorio graduato in funzione del ritardo. In questo contesto, ed in coerenza con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra cui l’applicazione del ravvedimento operoso in assenza di espresse esclusioni, devono ritenersi superate le indicazioni eccessivamente vessatorie fornite molti anni prima con la circolare n. 6/E del 2015.
Ne deriva che il ravvedimento operoso risulta applicabile anche in caso di invio tardivo della Certificazione Unica. Qualora il sostituto trasmetta una CU tardiva o rettificativa e la rilasci al percipiente, quest’ultimo può presentarla al CAF o al professionista abilitato affinché venga considerata ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi prestando attenzione che sia la prima che la seconda siano presenti nel proprio cassetto fiscale nella apposita sezione.