Italia-Uk: Export di vino ed import di whisky
Dott. Alessio Pistone | 27/02/2019
L’Agenzia delle Dogane ha diffuso le prime linee guida sulle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accise armonizzate da e verso il Regno Unito nell’ipotesi di “hard Brexit”. Il 30 marzo prossimo dovrebbe verificarsi l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ex art. 50 del TUE e, in assenza di un accordo dell’ultimo minuto o di un rinvio, si concretizzerà uno scenario “no deal”, con l’immediato ripristino di dazi e barriere. Tale situazione impatterà, tra circa un mese, anche sulla circolazione delle bevande alcoliche (birra, vino, whisky, ecc…) nei confronti dei quali dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione e di importazione, rispettivamente nei casi di uscita dal territorio comunitario verso Uk e di introduzione in Italia di beni provenienti da Uk.
Attualmente, gli operatori che intendono spedire verso il Regno Unito prodotti in sospensione da accisa devono possedere la qualifica di depositari autorizzati ovvero di speditori registrati (art. 9 del DLgs. 504/95) e la merce deve essere accompagnata, fino a destinazione (deposito fiscale o destinatario registrato inglese), dall’e-AD (documento amministrativo elettronico), sul quale è riportato il numero ARC, identificativo della spedizione.
Nell’ipotesi “hard Brexit”, i prodotti dovranno essere assoggettati al regime doganale di esportazione e, pertanto, circoleranno in sospensione con l’emissione dell’e-AD dal deposito fiscale nazionale fino alla dogana di uscita (dove terminerà l’operatività dell’EMCS, sistema informatizzato per il controllo dei movimenti tra Stati membri) e il relativo ARC dovrà essere riportato nella casella 44 del DAU. La chiusura dell’operazione sarà attestata con il visto uscire dell’ufficio doganale di uscita, che sarà successivamente inviato all’ufficio doganale di esportazione per l’appuramento dell’operazione.
Gli operatori che, invece, intenderanno introdurre in Italia merce in sospensione proveniente dal Regno Unito, dovranno immetterla in libera pratica e uno speditore registrato dovrà emettere un e-AD per movimentare i beni verso un deposito fiscale o un destinatario registrato.
Nel caso in cui una società italiana acquistasse prodotti che hanno già assolto il pagamento dell’accisa in Uk (e, pertanto, non più vincolati al regime sospensivo), nello scenario “no deal” potranno:
– immetterli in libera pratica in Italia o in un altro Stato membro; in tale circostanza, la merce, che non avrà scontato l’imposta in dogana, circolerà vincolata a un regime sospensivo e lo speditore registrato, una volta emesso l’e-AD, trasferirà i beni al depositario autorizzato ovvero al destinatario registrato (soggetti passivi d’imposta);
– importarli in Italia, con conseguente pagamento dell’accisa in dogana.
Nell’ipotesi opposta, ossia di trasferimenti verso il Regno Unito di merce immessa in consumo in Italia, i prodotti giungeranno alla dogana di uscita, nazionale o comunitaria, scortati dal DAS (documento di accompagnamento semplificato che segue i beni già assoggettati ad accisa). Completata l’esportazione, l’operatore economico potrà chiedere il rimborso dell’imposta versata sulla merce sottoposta ad accisa esportata.
Infine, con particolare riferimento al settore del vino, allo stato attuale il gestore del deposito fiscale può movimentare la bevanda alcolica previa emissione dell’e-AD; solo per i piccoli produttori (vale a dire gli esercenti che producono quantitativi di vino inferiori a 1.000 hl all’anno in media) i trasferimenti sono consentiti con emissione del documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV). Anche tale situazione cambierà nello scenario post “hard Brexit”, in quanto troverà applicazione la procedura doganale di esportazione. In particolare, l’operatore nazionale dovrà trasmettere la dichiarazione all’ufficio doganale di esportazione e il vino dovrà pervenire alla dogana di uscita, italiana o comunitaria, scortato da e-AD e da MVV.