Premi produttività 2026 aliquota ridotta al 1%

| 22/10/2025

Nel disegno di Legge di Bilancio 2026 presentato dal Governo é prevista una nuova riduzione dell’aliquota agevolata sui premi di produttività che passerà dall’attuale 5% all’1% a partire dal 2026. La disposizione, contenuta nella bozza della manovra economica ed in attesa di approvazione parlamentare, riguarda le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di produttività fissati dalla normativa.

Il limite massimo delle somme agevolabili sarà elevato a 5.000 euro annui, rispetto agli attuali 3.000 euro (che attualmente sono incrementabili fino a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono in modo paritetico i dipendenti nell’organizzazione del lavoro).

Secondo i dati diffusi dal Ministero del Lavoro al 15 settembre 2025, il sistema dei premi di risultato mostra effetti sempre più positivi poiché oltre 4,7 milioni di lavoratori beneficiano dei contratti di produttività ancora attivi, di cui 3,5 milioni in base ad accordi aziendali e 1,2 milioni tramite contratti territoriali.

Come sottolineato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la misura si inserisce nel quadro delle politiche a sostegno del potere d’acquisto e dell’incremento della produttività del lavoro. Infatti già la Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) aveva già prorogato la riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, portandola dal 10% al 5%. Con la nuova manovra, il Governo punta a un ulteriore alleggerimento fiscale, consolidando il sistema di incentivi collegati alle performance aziendali. Infatti nonostante l’abbattimento dell’anno scorso, l’importo medio dei premi riconosciuti tuttavia é di circa 1.600 euro l’anno e per questo motivo si sta percorrendo la strada dell’abbattimento al 1%.

Restano confermate le regole generali relative alla tassazione agevolata dei premi di risultato e delle forme di partecipazione agli utili d’impresa, per le quali si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali. L’agevolazione si applica:

  • Entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi all’anno,

  • Elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono i lavoratori nella gestione organizzativa,

  • Per redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente non superi 80.000 euro.

Ai sensi della Legge n. 208/2015, i premi di produttività sono soggetti a tassazione sostitutiva solo se:

  1. Le somme sono erogate in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

  2. La corresponsione è collegata a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità o efficienza organizzativa, come previsto dalle procedure di deposito degli accordi;

  3. Gli accordi sono depositati secondo le modalità stabilite dall’art. 5 del Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.

Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti interpretativi in materia:

  • Con la Risposta a interpello n. 265/2022, è stato precisato che, nei gruppi di imprese, l’obiettivo di produttività deve essere raggiunto singolarmente da ciascuna azienda, non a livello complessivo del gruppo.

  • Con la Risposta a interpello n. 456/2019, l’Agenzia ha chiarito che la detassazione può essere applicata solo per il periodo successivo a quello in cui si è verificato l’incremento previsto dall’accordo.

  • La Risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018 ha ribadito che, per beneficiare della tassazione agevolata, il miglioramento deve essere oggettivamente misurabile e riferito a un periodo definito, con indicatori di produttività, qualità o innovazione chiaramente individuati.

Ulteriori istruzioni operative sono state fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024 e n. 4/E del 16 maggio 2025, che confermano l’applicazione delle precedenti disposizioni (circolari n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 15 giugno 2016).