Prestazioni occasionali (a contratto) anche oltre 5 dipendenti

| 08/08/2018

Il Ddl di conversione del DL n. 87/2018 contiene una serie di modifiche che, oltre ad incidere in materia di contratti a termine e di somministrazione e a introdurre sgravi alle assunzioni degli under 35 per il biennio 2019-2020, ritoccano la disciplina delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017, introducendo correttivi e deroghe per il settore agricolo e del turismo. Si ricorda che, con le prestazioni occasionali, il legislatore ha reintrodotto la possibilità di fruire di prestazioni – appunto – occasionali, per sopperire all’abrogazione del lavoro accessorio, avvenuto ad opera del DL 25/2017 (conv. L. 49/2017). Gli strumenti utilizzabili sono due:
– Il Libretto Famiglia per le persone fisiche in qualità di privati;
– Il contratto di prestazione occasionale, per cui va emesso cedolino paga con servizio “PrestO” dal portale INPS.
Quest’ultimo è destinato a imprenditori e professionisti che abbiano meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, anche appartenenti al settore agricolo – ma in quest’ultimo caso la prestazione deve essere resa da soggetti c.d. “agevolati” – che non operino nel settore edile e che non acquisiscano le prestazioni nell’ambito di un contratto di appalto di opere o servizi; in proposito, il Ddl in commento dispone una deroga al limite dei cinque dipendenti a tempo indeterminato, consentendo l’utilizzo del CPO anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.
Che siano rese utilizzando il Libretto Famiglia o il contratto di prestazione occasionale, per essere considerate “occasionali”, tali prestazioni devono essere svolte entro precisi limiti temporali ed economici; nello specifico, possono dare luogo, nel corso di un anno civile a:
– compensi fino a 5.000 euro per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;
– compensi fino a 5.000 euro per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
– compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte del medesimo utilizzatore;
– per le sole attività di stewarding, compensi fino a 5.000 euro, per ciascun prestatore nei confronti di ciascuna società sportiva professionistica ex L. 91/81 (art. 1, comma 368 della L. 205/2017);
– un massimo di 280 ore di lavoro presso ogni utilizzatore (per il settore agricolo, in alternativa, tale limite non deve superare il rapporto tra 2.500 euro, limite massimo del compenso che un prestatore può ricevere dallo stesso utilizzatore, e la retribuzione oraria).
Ai fini del raggiungimento delle soglie economiche da parte dell’utilizzatore, il comma 8 dell’art. 54-bis prevede che siano computati al 75% del loro valore i compensi percepiti da pensionati o invalidi, studenti universitari under 25, disoccupati ex art. 19 del DLgs. 150/2015, nonché percettori di prestazioni integrative del salario o di prestazioni di sostegno al reddito (c.d. “soggetti agevolati”).
Per questi, il Ddl. di conversione introduce l’obbligo di autocertificare la propria condizione soggettiva al momento della loro registrazione nella procedura informatica INPS, autocertificando altresì, nel caso in cui operino nel settore agricolo, di non essere stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Tale autocertificazione assume importanza anche con riguardo all’impianto sanzionatorio previsto dal comma 20 dell’art. 54-bis. Con riguardo al settore agricolo, il Ddl., infatti, prevede che le sanzioni comminate in caso di violazione dei divieti di utilizzo previsti dal comma 14 dell’art. 54-bis non si applichino all’imprenditore agricolo, laddove la violazione derivi dall’errata autocertificazione fornita dal prestatore. Quanto all’obbligo di comunicazione della data di inizio della prestazione e del suo monte orario complessivo presunto, le novità prevedono l’ampliamento del novero dei soggetti tenuti ad adempiere, comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo, ma anche l’utilizzatore appartenente al settore del turismo e stabilendo altresì che per i suddetti soggetti l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei tre giorni attualmente previsti per gli imprenditori agricoli). Infine, il Ddl introduce una nuova modalità di erogazione del compenso che consente, su richiesta del prestatore espressa al momento della registrazione nella piattaforma telematica, che il pagamento delle somme spettanti possa essere effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica si è consolidata. Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli postali e solo dietro generazione e presentazione di un mandato di pagamento emesso tramite la piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifichi le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.