Proteggere i profitti da cripto attività: eventi fiscalmente rilevanti e non
Marco Migliore | 10/11/2025
Con la Legge di Bilancio 2025, l’aliquota dell’imposta sulle plusvalenze ottenute in cripto-valute diverse dall’euro é stata innalzata dal 26% al 33% a partire dal 1° gennaio 2026.
In un quadro fiscale sempre più articolato e oneroso per l’investitore, é utile fare chiarezza su quando un’operazione nell’ambito delle cripto-valute costituisce un evento fiscalmente rilevante.
1. La base normativa: la Legge di Bilancio 2023
La disciplina fiscale delle cripto-attività è stata introdotta per la prima volta in Italia con la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
In particolare, la norma ha introdotto nell’articolo 67 del TUIR una nuova disposizione, la lettera c-sexies), che definisce quali operazioni con cripto-attività possono generare un reddito imponibile.
La disposizione recita:
“Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.”
(Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 126 – G.U. n. 303/2022)
Con questa disposizione, il legislatore ha introdotto:
- una definizione legale di “cripto-attività”;
- e un principio cardine: la distinzione tra eventi fiscalmente rilevanti ed eventi fiscalmente non rilevanti.
La precisazione — «Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi uguali caratteristiche e funzioni» — chiarisce in modo inequivocabile che sono da considerarsi eventi fiscalmente rilevanti soltanto i profitti derivanti da operazioni in cui si passa da una cripto-attività tradizionale come Bitcoin – il cui valore dipende esclusivamente dal rapporto tra domanda e offerta – a una cripto-attività di tipo ”stablecoin”, il cui valore è invece ancorato a una valuta fiat come l’euro o il dollaro.
2. Cos’é una stablecoin
Passiamo ora a esaminare come l’Agenzia delle Entrate definisce le stablecoin, sulla base di quanto riportato nella Circolare del 27 ottobre 2023 dedicata al trattamento fiscale delle cripto-attività.
“Con riferimento alla permuta tra cripto-valute e stablecoin è necessaria una distinzione, seguendo l’approccio definito dal Regolamento (UE) 2023/1114 – MiCA, in base al quale le stablecoin possono essere distinte in:
- e-money token (EMT)
un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. - asset-referenced token (ART)
un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.”
Prima di comprendere quando una permuta che coinvolge una stablecoin genera un evento fiscalmente rilevante, é necessario soffermarsi su una caratteristica essenziale che distingue gli e-money token dagli altri tipi di cripto-attività.
Secondo il Regolamento (UE) 2023/1114 – MiCA, gli e-money token «sono considerati moneta elettronica» e, come tale, attribuiscono sempre al possessore un diritto di credito nei confronti dell’emittente, esercitabile in qualsiasi momento e al valore nominale del token detenuto.
Si tratta di un elemento fondamentale, poiché costituisce il presupposto giuridico che differenzia gli EMT dagli asset-referenced token e rappresenta il criterio determinante utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per stabilire se una permuta tra cripto-attività sia o meno fiscalmente rilevante.
Per completezza riportiamo di seguito il testo completo della circolare del 27 ottobre dell’Agenzia delle Entrate:
“E’ rilevante evidenziare che gli e-money token «sono considerati moneta elettronica» come definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del 16 settembre 2009, che i possessori di moneta elettronica sono sempre titolari di un credito nei confronti dell’emittente della moneta elettronica e hanno il diritto contrattuale di ottenere, in qualsiasi momento e al valore nominale, il rimborso del valore monetario della moneta elettronica detenuta. A tal proposito l’articolo 49 punto 4 del regolamento MiCA dispone che «Su richiesta di un possessore di un token di moneta elettronica, l’emittente di tale token di moneta elettronica lo rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, pagando in fondi diversi dalla moneta elettronica il valore monetario del token di moneta elettronica detenuto al possessore del token di moneta elettronica».
Invece, secondo l’articolo 39, punto 2, per gli asset-referenced token il rimborso avviene per «un importo in fondi, diversi dalla moneta elettronica, equivalente al valore di mercato delle attività collegate cui si riferisce il token collegato ad attività detenuto o consegnando le attività cui è collegato il token».”
3. Eventi fiscalmente rilevanti
Dopo aver chiarito le definizioni delle diverse tipologie di stablecoin, possiamo ora analizzare che cosa costituisce, in concreto, un evento fiscalmente rilevante secondo l’Agenzia delle Entrate. A tal fine è utile richiamare quanto precisato sempre nella Circolare del 27 ottobre 2023, nella quale l’Agenzia afferma:
“la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token, mancando per questi ultimi sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non é fiscalmente rilevante.”
e, in contrapposizione:
“si ritiene che la permuta tra una cripto-valuta e un e-money token, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat, é fiscalmente rilevante.”
Queste affermazioni consentono di cogliere il punto centrale: per l’Agenzia delle Entrate solo gli e-money token possono generare un evento fiscalmente rilevante. Tuttavia, affinché una stablecoin possa essere trattata come e-money token, è necessario che possieda la caratteristica essenziale prevista dal MiCA per essere considerata al pari della moneta elettronica: la garanzia del diritto di credito a valore nominale nei confronti dell’emittente.
Ne deriva che non è sufficiente che una cripto-attività sia ancorata al valore di una singola valuta fiat per generare automaticamente un evento fiscalmente rilevante. L’aggancio a una valuta fiat — anche quando il token mantiene un rapporto 1:1 con la valuta di riferimento — non é di per sé sufficiente a qualificare la stablecoin come e-money token ai sensi del MiCA.
Per darvi una visione completa, riportiamo di seguito tutte le caratteristiche che un e-money token deve possedere, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2023/1114 – MiCA:
- Cripto-attività che mirano a stabilizzare il loro valore facendo riferimento a una sola valuta ufficiale.
La funzione di tali cripto-attività è molto simile a quella della moneta elettronica quale definita dalla Direttiva 2009/110/CE.
Come la moneta elettronica, tali cripto-attività sono surrogati elettronici di monete e banconote e sono plausibilmente utilizzate per effettuare pagamenti.
(Considerando 18) - I possessori di token di moneta elettronica devono ricevere un credito nei confronti dell’emittente.
(Considerando 67) - Devono essere emessi da un ente autorizzato a fornire servizi di moneta elettronica ai sensi della Direttiva 2009/110/CE.
(Articolo 48, paragrafi 1, lett. a) e 3) - L’emittente deve aver notificato all’autorità competente e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività.
(Articolo 48, paragrafo 1, lett. b)
Affinché la permuta produca effetti ai fini dell’imposta, la stablecoin deve possedere tutte queste caratteristiche.
Le stablecoin che non dispongono di tali requisiti — pur mantenendo un peg e pur dichiarando un rapporto 1:1 — non rientrano nella definizione di EMT e, secondo la logica espressa dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, non determinano un evento fiscalmente rilevante quando scambiate con una cripto-valuta.
Per confermare ulteriormente questo principio, è utile richiamare anche l’interrogazione parlamentare del 6 marzo 2025 presentata dall’On. Giulio Centemero e la relativa risposta del MEF, che ribadiscono in modo esplicito la stessa impostazione adottata dall’Agenzia delle Entrate:
«[…] sarebbe opportuno chiarire se, in base alla circolare Agenzia delle entrate n. 30 del 2023, siano fiscalmente rilevanti le sole permute fra criptovalute e stablecoin rientranti nella definizione di e-money token di cui al Regolamento MiCA, o anche le permute fra criptovalute e stablecoin che presentino eguali caratteristiche e funzioni rispetto a quelle definite come e-money token dal Regolamento MiCA, pur non potendo essere qualificate tali».
La risposta del MEF è altrettanto chiara:
«In proposito, l’Agenzia delle entrate, con la più volte richiamata circolare n. 30/E del 2023, ha chiarito che la permuta tra una cripto-valuta e un e-money token, che garantisce il diritto di credito del possessore al valore nominale rispetto ad una valuta fiat, è fiscalmente rilevante.
Invece, la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token, mancando, per questi ultimi, sia la condizione della classificazione come moneta elettronica, sia la condizione del rimborso del credito al valore nominale, non è fiscalmente rilevante.
Pertanto, qualora il detentore della stablecoin non abbia il diritto di credito al valore nominale nei confronti dell’emittente, l’eventuale permuta della stessa con una cripto-valuta non costituisce una fattispecie realizzativa.
Le norme sui token collegati ad attività e sui token di moneta elettronica del regolamento MiCA sono entrate in vigore a partire dal 30 giugno 2024, pertanto, i requisiti delle specifiche stablecoin devono essere esaminati alla luce di tali disposizioni e della regolamentazione di attuazione degli Stati delle società emittenti.»
In altri termini, il Ministero conferma che senza diritto di credito a valore nominale nei confronti dell’emittente, la permuta non costituisce un evento realizzativo, e che l’individuazione degli e-money token deve essere effettuata alla luce del MiCA e della normativa applicabile all’emittente.
4. Un esempio pratico: il caso di USDT (Tether)
Per comprendere in modo concreto come si applicano i principi illustrati, è utile considerare il caso di USDT (Tether), una delle stablecoin più diffuse sul mercato. Pur mantenendo un valore di mercato vicino a 1 USD e dichiarando un rapporto 1:1 con il dollaro statunitense, USDT non soddisfa tutte le condizioni richieste dal MiCA per essere classificata come e-money token (EMT).
In particolare:
- non é emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato nell’Unione europea ai sensi della Direttiva 2009/110/CE;
- non garantisce agli utenti europei un diritto di credito a valore nominale nei confronti dell’emittente, elemento che la Circolare 30/E e il MEF individuano come requisito determinante;
- di conseguenza, non può essere trattata come moneta elettronica né come EMT ai sensi della normativa europea.
Alla luce della logica espressa dall’Agenzia delle Entrate e ribadita dal MEF, ne deriva che una permuta tra una cripto-valuta e USDT non rientra tra le fattispecie fiscalmente rilevanti, poiché manca il presupposto fondamentale del diritto di credito al valore nominale.
Si tratta di un’applicazione diretta del principio secondo cui «qualora il detentore della stablecoin non abbia il diritto di credito al valore nominale nei confronti dell’emittente, l’eventuale permuta […] non costituisce una fattispecie realizzativa».
Conclusione: perché è importante rivolgersi a un professionista
Sebbene gli esempi possano aiutare a comprendere il funzionamento generale della disciplina, la valutazione della propria posizione fiscale richiede un’analisi puntuale delle operazioni effettivamente compiute, dei token detenuti, e della loro classificazione secondo il MiCA e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Per questo motivo è sempre opportuno rivolgersi a un commercialista o a un consulente fiscale specializzato in materia di cripto-attività, così da verificare in modo accurato la propria situazione e assicurarsi di adempiere correttamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
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