Recupero errori contabili esercizi precedenti in base alla rilevanza

| 27/02/2026

In vista della chiusura ed approvazione dei bilanci relativi all’esercizio solare 2025, i professionisti sono chiamati a monitorare con attenzione le operazioni di chiusura e le procedure di fast closing. Se da un lato la riforma intende ridurre il contenzioso legato al principio di competenza, dall’altro impone un’analisi puntuale dell’origine degli errori, con possibili incertezze applicative nei casi in cui la linea di demarcazione tra errori rilevanti e non rilevanti risulta sottile o oggetto di differenti interpretazioni tra organi di revisione e Amministrazione finanziaria.

Fino al periodo d’imposta 2024, la disciplina introdotta dal D.L. 73/2022 assicurava un riconoscimento fiscale automatico dei componenti di reddito derivanti dalla correzione di errori contabili nell’esercizio di imputazione in bilancio, a prescindere dalla loro entità ma solo in base alla natura fiscale o non fiscale dell’errore contabile commesso negli esercizi precedenti.

Ora con l’inserimento del comma 1-ter all’art. 83 del TUIR, in materia di IRES, e del comma 5-bis all’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, ai fini IRAP, il legislatore delegato restringe in modo significativo l’ambito applicativo della regola. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la rilevanza fiscale diretta della posta correttiva richiede il rispetto di specifici presupposti di natura soggettiva, oggettiva e temporale. Il fulcro della riforma consiste nella distinzione tra errori rilevanti e non rilevanti, secondo i criteri elaborati dai principi contabili nazionali e internazionali. Gli errori non rilevanti sono gli unici che conservano la possibilità di incidere automaticamente sul piano fiscale nell’esercizio in cui avviene la correzione. Si tratta di inesattezze o omissioni che, per caratteristiche o dimensioni, non risultano idonee a influenzare le decisioni economiche dei destinatari del bilancio. Diversamente, per gli errori rilevanti si ripristina l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa cosicché la rettifica contabilizzata a patrimonio netto, come previsto dall’OIC 29, non produce effetti fiscali automatici e impone la rideterminazione della base imponibile nel periodo d’imposta in cui l’errore si verifica.

Il nuovo assetto non si applica indistintamente a tutti i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata. Il regime agevolato riguarda esclusivamente le imprese che sottopongono il bilancio alla revisione legale dei conti obbligatoria ai sensi dell’art. 2477 c.c., mentre restano escluse le società che ricorrono alla revisione su base volontaria. Sul piano operativo, la norma introduce due limiti stringenti. In primo luogo, la correzione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’errore si verifica. In secondo luogo, l’efficacia fiscale viene meno se il contribuente acquisisce formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il passaggio al nuovo regime richiede quindi una verifica contabile particolarmente approfondita. La valutazione della rilevanza dell’errore non assume più soltanto una dimensione civilistica, ma diventa un elemento centrale nella gestione del rischio fiscale.