Reddito di cittadinanza da aprile

| 21/01/2019

Ha ormai assunto un profilo definito la disciplina del reddito di cittadinanza contenuta nella bozza del decreto legge in materia, contenente anche disposizioni in materia di pensionamento anticipato (c.d. “quota 100”) e in procinto di essere approvato in sede di Consiglio dei Ministri.
Il nuovo strumento, indicato anche con l’acronimo RDC, diventerà effettivamente operativo a partire dal prossimo mese di aprile e si propone come misura unica di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.
Come precisato all’art. 1 del decreto, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni, la misura in questione prenderà la denominazione di pensione di cittadinanza, da intendersi pertanto come misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il richiedente deve essere innanzitutto cittadino italiano o comunitario, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno (anche permanente), oppure proveniente da Paesi che hanno in essere convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale, ovvero cittadino straniero in possesso dell’apposito permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
È inoltre richiesta la residenza in Italia in via continuativa da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda.
Un’ulteriore serie di requisiti è invece collegata a parametri di natura reddituale e patrimoniale.
Ad esempio, si segnala un valore ISEE inferiore a 9.360 euro, un reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui da moltiplicarsi secondo parametri individuati da un’apposita scala di equivalenza, ossia pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente over 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
Il decreto legge prevede che la predetta soglia possa essere incrementata a 7.560 euro per l’accesso alla pensione di cittadinanza e a 9.360 euro qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione.
Sono poi previsti alcuni parametri legati al valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione (soglia massima di 30.000 euro, sempre ai fini ISEE) e mobiliare (non superiore ai 6.000 euro), nonché condizioni di esclusione dal beneficio laddove si possiedano specifici beni durevoli (automobili di cilindrata superiore ai 1.600 cc, barche, ecc.).
Inoltre, va ricordato che per accedere al beneficio in questione è richiesta la stipula di un Patto per il Lavoro o di un Patto per l’Inclusione sociale.
In estrema sintesi, il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti.
Per quanto concerne invece l’importo del reddito di cittadinanza, l’art. 3 del decreto stabilisce che il beneficio economico si compone di una componente di integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della predetta scala di equivalenza) nonché di una somma integrativa per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione, pari all’ammontare del relativo canone annuo, fino a un massimo di 3.360 euro annui.
Tale ultima integrazione può essere altresì concessa nella misura della rata mensile del mutuo, e fino a un massimo di 1.800 euro annui, ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto (o costruzione) sia stato contratto un mutuo da parte dei componenti.
In ogni caso, il valore complessivo del RDC non può superare la soglia annua di 9.360 euro, sempre moltiplicata in base alla predetta scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare.
Infine, si segnala che secondo quanto indicato nella bozza di decreto, il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta e per un periodo non superiore ai 18 mesi. Inoltre, il beneficio può essere rinnovato previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La predetta sospensione non opera invece con riferimento alla pensione di cittadinanza.