Regime IVA variabile per la rivendita dell’autovettura

| 28/02/2020

Quando si intende rivendere un’autovettura, occorre tenere conto dei riflessi derivanti dall’esistenza, per la generalità dei soggetti passivi IVA, di un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto o l’importazione di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).
Nel caso di cessione di un veicolo acquistato nuovo, in particolare, è necessario ricostruire il regime di detrazione dell’imposta applicato dal soggetto passivo al momento dell’acquisto.
Si possono verificare i seguenti casi:
– l’IVA è stata detratta integralmente (es. agenti e rappresentanti di commercio): la cessione è imponibile per l’intero corrispettivo;
– l’IVA non è stata detratta, neppure in parte (es. presenza di un pro rata di detraibilità pari a zero): la cessione è esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 27-quinquies) del DPR 633/72 (R.M. n. 83/98);
– l’IVA è stata detratta parzialmente a causa di limitazioni di natura soggettiva (pro rata di detraibilità): la vendita è imponibile per l’intero corrispettivo;
– l’IVA è stata detratta parzialmente a fronte di limitazioni di natura oggettiva (es. art. 19-bis1 del DPR 633/72): la cessione sconta l’imposta, ma la base imponibile è calcolata moltiplicando il corrispettivo pattuito dalle parti per la percentuale di imposta detraibile all’atto dell’acquisto del veicolo; la restante parte del corrispettivo non è soggetta a IVA (art. 13 comma 5 del DPR 633/72).
Con riguardo a quest’ultima ipotesi, si pensi a un soggetto passivo che cede per un corrispettivo di 10.000 euro + IVA un’autovettura acquistata nuova detraendo l’imposta in misura pari al 40%, ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.
Nella fattura di vendita del bene occorre distinguere le seguenti componenti:
– 4.000 euro (40% di 10.000 euro), ammontare imponibile IVA;
– 6.000 euro (60% di 10.000 euro), ammontare fuori campo IVA ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DPR 633/72.
Qualora la rivendita riguardi un veicolo acquistato usato, la casistica che si può presentare appare più ampia.
Si rientra in una delle fattispecie precedentemente esaminate, se la vendita riguarda un veicolo che era stato acquistato da un soggetto passivo il quale aveva assoggettato a IVA l’intero corrispettivo della precedente cessione, avendo detratto integralmente l’imposta assolta.
Se in sede d’acquisto era stata assoggettato a imposta solo parte del corrispettivo ex art. 13 comma 5 del DPR 633/72, la base imponibile IVA della successiva rivendita del veicolo è determinata:
– in modo analogo, ossia moltiplicando il corrispettivo pattuito dalle parti per la percentuale di imposta detraibile all’atto dell’acquisto, se il soggetto passivo aveva detratto l’IVA assolta in misura pari al 40%;
– in misura pari all’intero corrispettivo pattuito, se il soggetto passivo aveva detratto integralmente l’IVA assolta, come avviene nel caso di una concessionaria di auto (si veda “Penalizzato l’acquisto dell’auto usata da parte del concessionario” del 19 ottobre 2011).
Si applica il regime del margine per i beni usati (art. 36 e ss. del DL 41/95), infine, se la rivendita riguarda un veicolo che era stato acquistato da (C.M. n. 188/98):
– un soggetto passivo che aveva applicato il regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 27-quinquies del DPR 633/72 alla precedente cessione;
– un soggetto privo della soggettività passiva IVA, ossia un “privato consumatore”;
– un soggetto che aveva applicato, a sua volta, il regime del margine alla precedente operazione.
Regime del margine anche per gli acquisti da forfetari
Il citato regime speciale IVA dovrebbe applicarsi anche qualora il soggetto passivo abbia acquistato il veicolo da un contribuente che ha aderito al regime forfetario per gli autonomi (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014) o al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 commi 1-2 del DL 98/2011). I contribuenti che applicano i predetti regimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta (art. 1 comma 58 della L. 190/2014 e art. 1 comma 100 della L. 244/2007).
Ai fini dell’applicazione del regime del margine, pertanto, gli acquisti da tali soggetti sembrerebbero equiparabili a quelli da “privati consumatori”, tenuto conto che la rivalsa dell’IVA non è stata esercitata (C.M. 177/95). Pare far propendere in questo senso anche quanto previsto espressamente dall’art. 36 comma 1 del DL 41/95 per gli acquisti da soggetti passivi Ue in regime di franchigia nel proprio Stato membro.