Registratori di cassa dal 1° gennaio 2026 con doppia funzione (parte 1)

| 03/11/2025

Dal 1° gennaio 2026, i registratori di cassa dovranno conservare stabilmente le informazioni relative a tutte le transazioni elettroniche, ad eccezione dei dati sensibili del cliente, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri incassati dall’esercente, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

A tal fine, con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 74 e 77, della Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207 del 30 dicembre 2024). Il documento illustra le modalità di collegamento tra gli strumenti utilizzati per i pagamenti elettronici (hardware o software) e quelli destinati alla registrazione e memorizzazione dei corrispettivi.

Il collegamento tra i due dispositivi deve avvenire esclusivamente tramite le funzionalità web disponibili nella “Area riservata” del portale dell’Agenzia delle Entrate; l’operazione può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto delegato al servizio “accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, come previsto dal Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024. Nel caso in cui la trasmissione dei dati dei corrispettivi avvenga tramite la procedura web prevista dal Provvedimento n. 182017/2016 (modificato dal n. 99297/2019), il collegamento sarà effettuato utilizzando le funzioni rese disponibili all’interno della stessa procedura.

I soggetti obbligati dovranno:

  • registrare il codice identificativo univoco di ciascun strumento di pagamento elettronico in abbinamento a quello del registratore telematico o altro dispositivo di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
  • indicare l’indirizzo dell’unità locale presso cui vengono utilizzati gli strumenti;
  • aggiornare i dati ogniqualvolta vengano modificati i collegamenti.

Per gli strumenti di pagamento elettronico già convenzionati nel mese di gennaio 2026, il collegamento dovrà essere completato entro 45 giorni dalla pubblicazione del servizio web nell’area riservata. La data di attivazione del servizio sarà comunicata con apposito avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per i nuovi strumenti di pagamento elettronico convenzionati dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla loro disponibilità ed essere completato entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato non è considerato giorno lavorativo). Le operazioni di collegamento effettuate entro la fine del mese non saranno considerate tardive.

La memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici dovrà avvenire contestualmente alla registrazione della vendita o prestazione, riportando nel documento commerciale la tipologia di pagamento utilizzata e il relativo importo. Infine, i dati dei pagamenti elettronici saranno trasmessi giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche previste dai provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi.