Resta l’esenzione IVA per le prestazioni di insegnamento sportivo

| 25/12/2019

A decorrere da domani, 1° gennaio 2020, sono efficaci le modifiche apportate dal legislatore nazionale al regime IVA per l’insegnamento della guida automobilistica non professionale.
Resta immutata, invece, la disciplina IVA per le prestazioni didattiche di ogni genere, per le quali vige il regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72.
Le disposizioni originariamente previste dall’art. 32 del DL 124/2019, volte a escludere la generalità delle prestazioni di insegnamento non aventi carattere scolastico o universitario, sono state emendate in sede di conversione in legge del medesimo decreto.
La legge di conversione (L. 157/2019) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019.
Sinteticamente, la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020:
– continua a prevedere l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche di ogni genere;
– esclude espressamente dal regime di esenzione le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.
La modifica normativa discende dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 14 marzo 2019, causa C-449/17, la quale ha sancito l’imponibilità IVA delle prestazioni formative e didattiche per conseguire la patente di guida. Si applica, dunque, in particolare alle autoscuole l’art. 32 comma 3 del DL 124/2019, il quale stabilisce che sono impregiudicati i comportamenti difformi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, per effetto della richiamata sentenza della Corte di Giustizia.
Inoltre, sempre in relazione alle autoscuole, il successivo comma 4 stabilisce:
– l’abolizione del regime di esonero dalla certificazione dei corrispettivi in favore delle autoscuole ex art. 2 lett. q) del DPR 696/96, con conseguente obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri (art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015), dal 1° gennaio 2020;
– la possibilità di documentare i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, sino al 30 giugno 2020, al fine di adeguarsi agli obblighi di cui sopra.
La nuova formulazione dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72, risultante dalle modifiche ex art. 32 del DPR 633/72, lascia inalterato il trattamento IVA delle altre prestazioni didattiche, tra cui le prestazioni d’insegnamento delle discipline sportive.
Come indicato dalla prassi in materia, è infatti riconosciuto il regime di esenzione – tra le altre – per le prestazioni rese dalle scuole di sci (R.M. 26 maggio 1978 n. 361426, 21 novembre 1977 n. 362614 e 30 dicembre 1993 n. 551) e dalle scuole per l’apprendimento del tennis (R.M. 13 aprile 1978 n. 360751).
Nella normativa comunitaria, le suddette prestazioni risultano agevolate non tanto ai sensi della lett. i) dell’art. 132, par. 1 della direttiva 2006/112/Ce, quanto piuttosto ai sensi della successiva lett. m), la quale stabilisce il regime di esenzione per “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
Il mantenimento del regime di esenzione IVA è stato, peraltro, confermato e salutato con favore dell’Associazione maestri sci italiani con comunicato stampa del 3 dicembre 2019, rilasciato il giorno successivo all’approvazione dell’emendamento alla legge di conversione del DL 124/2019 che ha “annullato” le paventate modifiche all’art. 10 del DPR 633/72.
Resta ferma, quale condizione per applicare l’esenzione ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72, la circostanza che le prestazioni siano poste in essere:
– da ONLUS o da istituti e scuole riconosciute a livello ministeriale (come espressamente previsto dalla norma richiamata);
– oppure da altri enti, diversi dalla Pubblica Amministrazione, qualora “sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente” (come indicato estensivamente dall’Agenzia delle Entrate, nella ris. 18 settembre 2001 n. 129).
In questo senso, la ris. Agenzia delle Entrate 24 giugno 2002 n. 205 ha, ulteriormente, chiarito che il riconoscimento può essere effettuato anche dalle Federazioni sportive nazionali, in quanto organi del CONI, il quale è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Beni e attività culturali.
Esulano dalle considerazioni sin qui effettuate le prestazioni d’insegnamento dello sci e delle altre discipline sportive eseguite dalle associazioni sportive dilettantistiche. Questi soggetti beneficiano dell’esclusione da IVA per tutte le prestazioni che sono effettuate, in conformità alle proprie finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, anche a fronte del versamento di corrispettivi specifici.