Rimborsi spese: focus sui forfettari
Dott. Alessio Pistone | 22/09/2025
La disciplina dei rimborsi spese sostenute dai lavoratori autonomi e riaddebitate ai propri committenti trova fondamento negli articoli 54 e 54-ter del TUIR, oggetto di una profonda revisione a fine 2024 e successivamente integrata con il Decreto-Legge 84 del 17 giugno 2025.
L’attuale formulazione normativa (art. 54 comma 2 lettera b del TUIR) prevede che: “Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente”.
In altre parole, se il professionista sostiene una spesa per conto del cliente e la riaddebita in modo analitico, tale rimborso non genera reddito imponibile. Coerentemente, la spesa stessa non è deducibile ai fini fiscali da chi l’ha sostenuta.
Fino al 2024, la prassi era diversa: il lavoratore autonomo deduceva il costo e includeva il rimborso tra i compensi.
Con la nuova disciplina, invece, il costo non si deduce e il rimborso non costituisce compenso. Una semplificazione che risolveva diverse incertezze, ma ne apriva altre per una categoria specifica: i contribuenti in regime forfetario.
Infatti purtroppo, e ad avviso di chi scrive in modo inspiegabile, per i professionisti in regime forfetario la situazione é più complessa. Non potendo dedurre i costi sostenuti, in passato erano costretti a includere i rimborsi ricevuti nel reddito imponibile, pur trattandosi di somme di competenza del cliente. La riforma dell’art. 54 sembrava finalmente risolvere questo problema, escludendo anche per loro tali rimborsi dal reddito. Tuttavia, l’assenza di un riferimento esplicito ai forfetari ha lasciato spazio a interpretazioni contrastanti. La posizione più prudente attualmente prevalente, ritiene che l’esclusione dei rimborsi non si applichi ai forfetari, in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Molti osservatori, però, ritengono questa impostazione eccessivamente restrittiva. Il regime forfetario non crea una nuova categoria di reddito: i contribuenti restano lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 53 TUIR, semplicemente determinano l’imponibile con criteri forfetari. Di conseguenza, anche per loro vale il principio generale dell’art. 54, che esclude dal reddito i rimborsi analitici. Inoltre, la norma non contiene alcuna eccezione che limiti la sua applicazione ai soli contribuenti “ordinari”. L’interpretazione letterale, quindi, non fornisce elementi per escludere i forfetari dal beneficio.
Chi ritiene che i rimborsi imponibili per i forfetari si basano su tre principali argomenti:
- Il precedente sul rimborso dell’imposta di bollo in fattura, considerato compenso imponibile. Tuttavia, il bollo rappresenta un onere proprio del professionista, non una spesa sostenuta per conto del cliente: il parallelo quindi non regge.
- La disparità con gli imprenditori forfetari, che non beneficiano di analoga esclusione. Ma le differenze di trattamento tra impresa e lavoro autonomo sono numerose nel sistema fiscale (ad esempio su spese di rappresentanza o ammortamenti), senza che ciò crei profili di illegittimità.
- Il principio di invarianza finanziaria richiamato nella Relazione tecnica al D.Lgs. 192/2024, secondo cui la norma non avrebbe effetti di gettito. Tuttavia, la Relazione non menziona alcuna esclusione dei forfetari e, in assenza di un’esplicita indicazione normativa, non può introdurre un limite che la legge non prevede rimborsi.
Dalla Relazione illustrativa alla legge delega n. 111/2023, che ha ispirato la riforma, emerge chiaramente la volontà del legislatore di eliminare la distorsione che obbligava i professionisti a tassare somme non corrispettive, ma semplici rimborsi di spese sostenute per conto del cliente. Le spese rimborsate sono dunque oneri propri del committente, non redditi per il professionista. Inoltre, il rischio di abusi é considerato minimo, poiché esiste un “contrasto di interessi” naturale: il committente non ha alcun vantaggio nel riconoscere falsi rimborsi.
Quindi benché la riforma dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi abbia introdotto un principio di equità e razionalità fiscale, allineando il trattamento tributario alla reale natura economica delle operazioni, resta tuttavia necessario un intervento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per chiarire l’applicazione della norma ai contribuenti in regime forfetario, onde evitare interpretazioni divergenti. L’impostazione del Governo fortunatamente va nella direzione giusta: semplificare, eliminare duplicazioni impositive e riconoscere il valore del lavoro professionale. Si tratta di un passo importante verso un sistema fiscale più coerente e moderno, che premia la trasparenza e riduce gli oneri burocratici per professionisti e consulenti.