Rimborso kilometrico: risposta ad interpello valida dal 1° gennaio 2025

| 27/10/2025

Lo scorso 23 ottobre l’Agenzia delle Entrate con risposta n. 270, ha fornito chiarimenti rilevanti per i professionisti e per gli studi che li assistono, riguardo al trattamento fiscale dei rimborsi spese chilometriche documentati analiticamente. Il tema torna centrale alla luce della recente modifica dell’art. 54 del TUIR, che ha introdotto la possibilità di escludere alcuni rimborsi dalla formazione del reddito, purché “addebitati analiticamente al committente”. La novità normativa – applicabile a regime dal 1° gennaio 2025 – non definisce però in modo puntuale cosa si intenda per “analiticità” dell’addebito, rendendo necessario individuare con precisione gli elementi richiesti per evitare che il rimborso venga considerato compenso imponibile.

L’art. 54 TUIR (come modificato dal D.Lgs. 192/2024) conferma il principio di onnicomprensività dei compensi professionali: tutto ciò che è percepito in relazione all’attività rientra nel reddito, salvo eccezioni specifiche. Tra queste, il comma 2, lett. b), esclude i rimborsi delle spese sostenute per l’incarico se analiticamente addebitate al committente.

L’Agenzia ribadisce che l’esclusione da reddito e ritenuta è subordinata a requisiti rigorosi ovvero:

  1. Effettività: spesa realmente sostenuta per l’incarico
  2. Separazione: indicazione distinta rispetto al compenso
  3. Documentazione: prova oggettiva + giustificativi fiscalmente idonei (preferibilmente documenti di terzi)

Nel caso esaminato, la mancata presenza di giustificativi fiscali di terzi (es.: ricevute carburante) ha portato l’Agenzia a qualificare il rimborso come componente di reddito imponibile, assoggettato a ritenuta ex art. 25 DPR 600/1973.

Quindi per evitare contestazioni, si raccomanda di seguire le seguenti modalità di esposizione nella FE:

  1. Se rimborso imponibile: Indicare il rimborso come una normale voce di corrispettivo; natura operazione N1 se esente ex art. 15 c. 1 n. 3 DPR 633/72 solo se con documenti intestati al cliente oppure IMP. IVA come il compenso ed applicare la ritenuta d’acconto anche sul rimborso.

  2. Se rimborso non imponibile: Voce separata con descrizione dettagliata (“Rimborso spese analitico ex art. 54 c.2 lett. b) TUIR – documentazione allegata”); natura operazione N1 – escluse ex art. 15 DPR 633/72; no ritenuta d’acconto; allegare documenti a supporto (anche come PDF in allegato FE).