Rimessione in termini per mancanza della relata di notifica

| 25/07/2018

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175/2018 depositata ieri, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.T. Reg. Lombardia con l’ordinanza n. 59 del 2017 in relazione all’art. 26 comma 1 del DPR 602/73 “nella parte in cui abilita il Concessionario per la Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento” nonché “nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l’osservanza dell’art. 7 legge n. 890/82, così come modificato con la legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 248/2007”.
La questione sulla quale la Consulta si è pronunciata riguarda innanzitutto la possibilità riconosciuta a un soggetto di diritto privato, quale certamente era l’Agente della riscossione (oggi, il problema della natura giuridica deve ritenersi superato per essere subentrata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di natura marcatamente pubblicistica) di notificare “direttamente” le cartelle di pagamento.
In relazione a tale profilo, la Corte Costituzionale afferma che la norma censurata non è incostituzionale e che per diritto vivente si ritiene che, anche dopo la riforma della riscossione coattiva, l’agente per la riscossione conserva la facoltà di procedere alla notifica diretta a mezzo posta (in altri termini, non rileva che, dopo la riforma del DLgs. 46/99, l’art. 26 del DPR 602/73 non contenga più, espressamente, tale possibilità).
I giudici rimettenti eccepivano inoltre e in special modo che la notifica diretta della cartella determina una diminuzione di tutela per il destinatario poiché non è richiesta la relata di notifica, non è previsto il rispetto dell’ordine preferenziale nella consegna del plico prescritto dall’art. 7 commi 2 e 3 della L. 890/82 e infine non è previsto l’obbligo della raccomandata informativa della notifica ove essa sia avvenuta per consegna del plico a mani del portiere (o di altro soggetto abilitato alla ricezione).
In particolare, secondo i giudici rimettenti in caso di notifica diretta perfezionatasi con la consegna a un soggetto diverso dal destinatario, la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica (c.d. CAN) doveva ritenersi incostituzionale potendo generare violazione del diritto di azione e di difesa, oltre che del giusto processo.
La Corte Costituzionale, richiamando un principio già espresso, ritiene che non vi sia la violazione richiamata in quanto con l’art. 26 comma 1 del DPR 602/73 il legislatore non avrebbe superato quel “limite inderogabile” che la giurisprudenza pone alla discrezionalità che gli è riconosciuta nel regolare il procedimento notificatorio, prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare.
Il sistema garantisce il “fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti, non potendo ridursi il diritto di difesa del destinatario medesimo ad una garanzia di conoscibilità puramente teorica dell’atto notificatogli (sentenza n. 346 del 1998)”.
La Corte conclude mettendo in evidenza che il legislatore, tramite l’art. 6 della L. 212/2000, ha previsto che “l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati”. Quindi, “è possibile ricavare un canone interpretativo che vale a compensare, su un piano diverso – quello della rimessione in termini – lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva”.
Dunque, per la Corte Costituzionale, al contribuente che lamenti la mancata conoscenza dell’atto in tempo utile per presentare il ricorso, può essere concessa la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 del codice di procedura civile.
Al riguardo, si ricorda che la rimessione in termini è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà valutare tutti gli elementi anche solo presuntivi rilevati dal destinatario della notifica diretta per dimostrare che, pur essendosi verificata un’ipotesi di conoscenza legale (dimostrata dal rispetto delle formalità previste dall’art. 26 commi 1 e 2 del DPR 602/73), in realtà egli non ha avuto l’effettiva conoscenza dell’atto per ragioni a lui non imputabili.