Riporto perdite per i forfettari
Dott. Alessio Pistone | 05/11/2018
I contribuenti che transitano nel regime forfettario possono dedursi le perdite fiscali scaturite dalle annualità precedenti l’applicazione del regime, secondo le regole ordinarie. Un aspetto che può generare errori è dato dalla possibilità di dedurre o meno le perdite fiscali maturate in contabilità semplificata. Questo nel momento in cui il contribuente applica per il primo anno il regime forfettario. La non sempre coerente scelta del legislatore in merito alla possibilità di dedursi le perdite fiscali può comportare il fatto che si possano commettere errori. Per questo motivo in questo contributo scoprirai come gestire al meglio le perdite fiscali pregresse nel primo anno di applicazione del regime forfettario. L’aspetto su cui dovrai concentrare la tua attenzione è il regime fiscale con cui hai generato la perdita fiscale nell’annualità precedente. Vediamo quindi le regole sul riporto delle perdite fiscali in Regime Forfettario. I contribuenti che transitano nel Regime Forfettario hanno la possibilità di dedurre dal proprio reddito imponibile le perdite pregresse. Infatti, per i soggetti già in attività che dal 1° gennaio 2016 transitano al Regime Forfettario, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile le perdite pregresse è espressamente prevista dal legislatore.
La Legge n 190/2014 ha previsto, al comma 68 dell’articolo 1 che:
“Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In pratica, nella determinazione del reddito imponibile in Regime Forfettario, non rilevano i costi sostenuti. Tuttavia, gli unici elementi deducibili dal reddito sono i contributi previdenziali. Oltre a questo, quindi, il contribuente nel primo anno di applicazione del regime ha facoltà di diminuire il reddito utilizzando le eccedenze di perdite realizzate nei periodi di imposta precedenti. Il riporto delle perdite fiscali in Regime Forfettario avviene secondo le regole previste ordinariamente.
Perdite di imprenditori in contabilità ordinaria
Gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, rendendosi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 84, comma 2, DPR n 917/86, i medesimi imprenditori hanno la possibilità di riportare le perdite senza limiti di tempo e di importo.
Professionisti ed imprenditori in contabilità semplificata
Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell’esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito. Tuttavia, questi soggetti ma non possono riportare l’eventuale eccedenza nel tempo.
Riporto delle perdite fiscali per i forfettari
Stante quanto detto sinora appare chiaro come ci sia una profonda differenza tra soggetti in contabilità ordinaria e semplificata per quanto riguarda le perdite fiscali. Ne consegue che, l’utilizzo dell’eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito realizzato durante il regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.
Esempio di riporto delle perdite fiscali in Regime Forfettario
Ipotizziamo che la ditta individuale Alfa nell’anno “n” operasse nel regime ordinario. L’impresa ha chiuso tale esercizio in perdita. Nell’anno di imposta “n+1” la ditta individuale Alfa è passata al Regime Forfetario. In tal caso è possibile dedurre la perdita dell’anno “n” nel Modello Redditi relativo all’annualità “n+1” abbattendo così il reddito imponibile. Il rigo interessato del modello Redditi Persone Fisiche è LM37 Sezione II quadro LM. Per il riporto delle perdite fiscali in Regime Forfettario i contribuenti sono tenuti a compilare la sezione II del quadro LM. Questo in quanto è dovuta la compilazione delle colonne 1, 2 e 3 del rigo LM50. Rigo nel quale devono trovare collocazione le perdite fiscali residue maturate negli anni precedenti a quello di accesso al Regime Forfettario. Inoltre, nel rigo LM51 essi indicano le perdite non compensate maturate in contabilità ordinaria senza limite di tempo. Questo ai sensi dell’art. 84, comma 2, del DPR n 917/86. Articolo richiamato dall’articolo 8, comma 3, del DPR n 917/86. In colonna 2 del rigo LM51 deve essere indicato l’importo complessivo di tali perdite.