A rischio l’esenzione IVA per le lezioni sportive dal 2020

| 27/11/2019

La nuova formulazione dell’art. 10 comma 1 n. 20) del DPR 633/72, modificato dall’art. 32 del DL 124/2019 (in corso di conversione in legge), con effetti dal 1° gennaio 2020, limita il regime di esenzione IVA, attualmente riferito alle prestazioni didattiche “di ogni genere”, alle sole prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario.
Tra le operazioni che potrebbero essere interessate dalla modifica dell’art. 10 comma 1 n. 20 vi sono anche le prestazioni d’insegnamento di discipline sportive, quali lo sci, il tennis, il nuoto.
La prassi amministrativa ha, infatti, ricondotto tra le operazioni esenti IVA – tre le altre – le prestazioni rese dalle scuole di sci (R.M. 26 maggio 1978 n. 361426; R.M. 21 novembre 1977 n. 362614; R.M. 30 dicembre 1993 n. 551) e dalle scuole per l’apprendimento del tennis (R.M. 13 aprile 1978 n. 360751).
Resta ferma quale condizione per applicare l’esenzione ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72 la circostanza che le prestazioni siano poste in essere:
– da ONLUS o da istituti e scuole riconosciute a livello ministeriale (come espressamente previsto dalla norma richiamata);
– oppure da altri enti, diversi dalla Pubblica Amministrazione, qualora “sottoposti a loro volta a vigilanza e controllo da parte del Ministero competente” (come indicato estensivamente dall’Agenzia delle Entrate, nella ris. 18 settembre 2001 n. 129).
In questo senso, la ris. Agenzia delle Entrate 24 giugno 2002 n. 205 ha, ulteriormente, chiarito che il riconoscimento può essere effettuato anche dalle Federazioni sportive nazionali, in quanto organi del CONI, il quale è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei Beni e attività culturali.
La citata prassi, che includeva gli insegnamenti relativi a discipline sportive tra le prestazioni didattiche “di ogni genere”, potrebbe risultare superata dal 1° gennaio 2020, essendo la norma di cui all’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72 esclusivamente riferita alle prestazioni di “insegnamento scolastico o universitario”.
D’altro canto la modifica normativa in esame discende dagli insegnamenti della sentenza Corte di Giustizia Ue 14 marzo 2019 causa C-449/17, nella quale si afferma che non può essere riconosciuta l’esenzione per le prestazioni di tipo scolastico o universitario in relazione a un insegnamento specialistico (nella fattispecie, l’insegnamento della scuola guida), in quanto “non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti (invece) l’insegnamento scolastico o universitario”.
A quanto descritto si aggiunge l’ulteriore limitazione, emergente dal contenuto della Corte di Giustizia Ue 14 giugno 2007 causa C-445/05, tale per cui gli insegnamenti forniti nelle scuole o nelle università non devono possedere “carattere puramente ricreativo”.
Nonostante il quadro normativo appena delineato, è quantunque da tenere presente che l’esenzione dovrebbe rimanere applicabile, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72, per le lezioni di sci o di altre discipline sportive nei confronti di atleti professionisti. La norma appena menzionata, difatti, continua a prevedere il regime di esenzione per le prestazioni relative alla “formazione professionale”.
Va, da ultimo, osservato che le prestazioni aventi carattere sportivo potrebbero comunque essere ricondotte a una diversa disposizione che contempla l’esenzione IVA all’interno della direttiva 2006/112/Ce.
L’art. 132, par. 1, lett. m) dell’anzidetta direttiva, infatti, prevede il regime di esenzione per “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
L’intento del legislatore unionale è quello di “favorire le attività che arrecano beneficio alla salute fisica o mentale di coloro che le praticano regolarmente” (Corte di Giustizia Ue 26 ottobre 2017 causa C-90/16) e, a livello più generale, la finalità è quella di “promuovere la pratica dello sport in ampi strati della popolazione” (Corte di Giustizia Ue 21 febbraio 2013 causa C-18/12).
La Corte di Giustizia sarà, tra l’altro, a breve chiamata a decidere se la Federazione italiana golf (FIG) e la Federazione italiana sport equestri (FISE) debbano essere considerate come rientranti nel settore delle amministrazioni pubbliche oppure se siano “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”.
In virtù del complesso quadro normativo descritto, al fine di ridurre le incertezze in merito all’applicazione dell’IVA dal 1° gennaio 2020, sarebbe auspicabile un intervento normativo o un intervento della prassi che consentano di comprendere se gli insegnamenti delle discipline sportive possano continuare a fruire o meno dell’esenzione dal 2020 e quali siano le relative condizioni.