Rottamazione quinquies: DEFINITIVA!!!
Dott. Alessio Pistone | 31/12/2025
La nuova rottamazione quinquies si inserisce in un percorso di riforma coerente e strutturato che testimonia, ancora una volta, la determinazione del Governo nel dare concreta attuazione agli impegni assunti in campagna elettorale. La costanza con cui l’Esecutivo sta intervenendo sul sistema della riscossione, ampliando progressivamente gli strumenti di definizione agevolata e offrendo soluzioni sostenibili ai contribuenti in difficoltà, conferma una chiara volontà politica: favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie senza penalizzare cittadini e imprese. Si tratta di un’azione improntata al pragmatismo e alla responsabilità, che mira a ristabilire un rapporto più equilibrato tra Fisco e contribuente, nel solco delle promesse di semplificazione, equità e sostegno al tessuto economico del Paese.
Come anticipato dal Viceministro Leo, nel corso dell’iter parlamentare sono state introdotte alcune modifiche migliorative che hanno trovato conferma nel testo definitivo della norma, oggi pienamente operativo. La nuova rottamazione quinquies consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo in un arco temporale particolarmente ampio. La definizione agevolata potrà infatti essere attuata nell’arco di nove anni, mediante un piano di 54 rate bimestrali, riguardanti cartelle riferite al periodo dal 2000 al 2023, relative a imposte o contributi previdenziali non versati.
L’adesione alla procedura avverrà esclusivamente tramite istanza telematica, da presentare all’Agenzia della Riscossione (Ader) entro il 30 aprile 2026. Le modalità operative saranno rese note dall’ente della riscossione nel corso del mese di gennaio. Il versamento della prima rata, o dell’unica soluzione, dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026. Un elemento di particolare interesse introdotto in sede emendativa riguarda la riduzione del tasso di interesse applicato alla rateazione che passa dal 4% al 3% annuo, mentre il resto dell’impianto normativo resta invariato.
La rottamazione quinquies si applica ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti sia dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali (di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, nonché agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972) che dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS (con esclusione di quelli richiesti a seguito di atti di accertamento).
Restando dovuto esclusivamente il capitale originario e le spese relative alla cartella (esecuzioni e notifiche varie), le somme a ruolo saranno estinguibili:
- senza il pagamento di sanzioni;
- senza interessi di mora;
- senza interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- senza somme aggiuntive e aggio.
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure mediante un piano di fino a 54 rate bimestrali di pari importo (con maturazione di interessi nella misura del 3% annuo e senza applicazione delle regole ordinarie sulla dilazione previste dall’articolo 19 del DPR n. 602/1973) con il seguente calendario:
- 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026 per le prime tre rate;
- dal 2027 al 2034, scadenze fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno;
- ultime tre rate in scadenza il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
Ader metterà a disposizione dei contribuenti, all’interno dell’area riservata del proprio sito istituzionale, le informazioni utili per individuare i carichi definibili. La volontà di aderire dovrà essere manifestata tramite apposita dichiarazione telematica, nella quale il debitore indicherà anche il numero di rate prescelto. Nell’istanza dovranno essere segnalati eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi nella definizione, con l’impegno formale a rinunciare agli stessi. Tali giudizi saranno sospesi dal giudice fino al pagamento della prima o unica rata. Ai fini dell’estinzione dei contenziosi, la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata o dell’importo dovuto in unica soluzione. L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non ancora passati in giudicato. Ai fini del calcolo delle somme dovute, si considerano esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale e di spese. Anche nel caso in cui il debitore abbia gia integralmente pagato tali somme, resta necessario presentare la dichiarazione di adesione per beneficiare degli effetti della definizione.
Dalla data di presentazione dell’istanza, per i carichi inclusi:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi i pagamenti relativi a precedenti piani di rateazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- le procedure gia avviate non possono proseguire, salvo che sia gia avvenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non é considerato inadempiente ai fini dei controlli sui pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
- é garantito il rilascio del DURC, secondo le disposizioni vigenti.