Rottamazione quinquies: PRONTI VIA!!!
Dott. Alessio Pistone | 21/01/2026
La rottamazione quinquies entra ufficialmente nella fase operativa, consentendo ai contribuenti di presentare la domanda di adesione attraverso due differenti modalità. La prima consiste nella compilazione del form disponibile nell’area riservata, con la possibilità di selezionare direttamente le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito INPS che si intendono definire. In alternativa, é possibile compilare il form nell’area pubblica allegando la documentazione di riconoscimento in formato pdf; in questo caso risulta fondamentale indicare un indirizzo e-mail ordinario, e non PEC, per ricevere la ricevuta della domanda di adesione contraddistinta dal codice R-DA-2026.
Per coloro che presentano la richiesta tramite area riservata, il sistema invia una e-mail di presa in carico contenente in allegato la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. Diversa é invece la procedura prevista per chi utilizza l’area pubblica (sconsigliata n.d.r.) in cui il contribuente riceverà inizialmente una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link che dovrà essere convalidato entro 72 ore, decorse le quali la richiesta verrà automaticamente annullata. A seguito della convalida, una seconda comunicazione confermerà la presa in carico della domanda, indicando il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati trasmessi. Infine, qualora la documentazione allegata risulti corretta, verrà inviata una terza e-mail contenente il link per scaricare la ricevuta di presentazione della domanda di adesione entro 5 giorni, pari a 120 ore dal ricevimento del collegamento; superato tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e occorrerà inoltrare una nuova richiesta.
Il servizio mette automaticamente a disposizione l’elenco dei carichi definibili, lasciando al contribuente la facoltà di selezionare quelli di interesse da includere nella domanda. In ogni caso é sempre necessario indicare se si intende procedere con il pagamento in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione. La normativa stabilisce che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non possa essere inferiore a 100 euro.
Il contribuente può optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure per un piano di pagamento fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite su un arco temporale di 9 anni. In particolare, la prima, la seconda e la terza rata scadono rispettivamente il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata le scadenze saranno fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2027; le ultime tre rate avranno infine scadenza il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035. In caso di pagamento rateale, sugli importi dovuti si applicano interessi nella misura del 3% annuo, con decorrenza dal 1° agosto 2026.
La presentazione della dichiarazione di adesione produce effetti rilevanti sui carichi definibili oggetto della richiesta. In particolare, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione. Inoltre, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, restando validi quelli già esistenti, né possono essere avviate nuove procedure esecutive; le procedure già avviate non possono proseguire, salvo il caso in cui il primo incanto si sia già concluso con esito positivo. Il debitore, inoltre, non é considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602 del 1973 e trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017 per il rilascio del DURC.
La rottamazione quinquies perde efficacia qualora il contribuente ometta o versi in misura insufficiente l’unica rata scelta per il pagamento entro il 31 luglio 2026; in tal caso, le somme eventualmente corrisposte saranno considerate come acconti sugli importi complessivamente dovuti. Analogamente, in caso di pagamento rateale, la decadenza dalla definizione agevolata si verifica in presenza dell’omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata prevista dal piano.