Sanzioni penali più gravi per gli evasori
Dott. Alessio Pistone | 28/12/2019
Sintetizzando: per la dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2) e per l’emissione di tali fatture (art. 8) viene confermato l’innalzamento delle attuali pene a un minimo di 4 e un massimo di 8 anni di reclusione se l’imposta evasa supera i 100.000 euro (mentre resta il limite da un anno e sei mesi a sei anni se inferiore a tale importo); confermato anche l’innalzamento delle pene a un minimo di 3 e un massimo di 8 anni di reclusione, rispetto all’attuale minimo di 1,5 e massimo di 6 anni per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); viene portata a 100.000 euro la soglia per la dichiarazione infedele (art. 4) e viene prevista per tale delitto la reclusione da 2 a 4,5 anni; per l’omessa dichiarazione (art. 5) l’aumento delle pene sarà da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni di reclusione, mentre per l’occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10) il minimo sarà di 3 e il massimo di 7 anni.
Appare viceversa improntata a un’ottica di una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuente l’estensione anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta della causa di non punibilità del pagamento del debito tributario di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, introdotta dalla riforma del DLgs. 158/2015.
È confermata la previsione della c.d. confisca “di sproporzione” o “allargata” nel nuovo art. 12-ter del DLgs. 74/2000 che, a sua volta, richiama l’art. 240-bis c.p.
Tale provvedimento, destinato a incidere sui beni e sulle utilità che risultino sproporzionati rispetto al reddito dichiarato (o alla propria attività economica) di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza, troverà applicazione per il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti, quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, se l’imposta evasa supera i 100.000 euro; per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti risulta superiore a 200.000 euro; per la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 comma 1), qualora l’ammontare di imposte, sanzioni e interessi sia superiore a 100.000 euro; infine, per la fattispecie di cui all’art. 11 comma 2 (indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro), qualora l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi sia superiore a 200.000 euro.
In modo altrettanto dirompente, il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti di cui al DLgs. 231/2001 viene arricchito di un nuovo art. 25-quinquiesdecies, rubricato “Reati tributari”, che ricomprende non solo la dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000) come previsto del decreto originario, ma anche la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).
Le sanzioni pecuniarie corrispondenti variano tra un massimo di quattrocento e cinquecento quote (ricordando che una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro).
In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell’ente viene aumentata di un terzo.
Inoltre, a differenza di quanto inizialmente stabilito, in relazione agli illeciti tributari sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Va comunque sottolineato che per tutte queste disposizioni vige il principio della irretroattività ai sensi dell’art. 2 c.p., salvo il favor rei nel caso di norme più favorevoli come quella sulla causa di non punibilità.