Scenari possibili del transito merci UE-UK post Brexit
Dott. Alessio Pistone | 13/03/2019
Dalla data di recesso ex art. 50 del TFUE, le merci introdotte dal Regno Unito nel territorio doganale comunitario dovranno essere coperte da una dichiarazione sommaria di entrata (ENS), laddove richiesto, presentata secondo le disposizioni di cui agli artt. 182 e ss. del Reg. Ue 2447/2015. La dichiarazione sommaria di entrata depositata all’ufficio doganale di primo ingresso in Uk prima della no deal Brexit, invece, non rimarrà valida per i successivi porti o aeroporti comunitari, se i beni vi arrivano dopo il 30 marzo 2019. In tale circostanza, dunque, l’operatore economico dovrà presentare una nuova ENS che coprirà tutti i beni in arrivo nell’Ue. Nessuna dichiarazione sommaria di entrata sarà richiesta quando la merce lascia il Regno Unito direttamente per l’Unione europea prima della data di recesso e arriva nel territorio doganale comunitario dopo quella data. Al verificarsi della no deal Brexit, particolarmente rilevante sarà individuare lo stato doganale dei beni in viaggio se sono entrati nell’Ue prima del 30 marzo, manterranno il loro status di merce unionale oppure se arrivano alla prima frontiera comunitaria dopo la Brexit, saranno trattati come qualsiasi altro prodotto di un Paese terzo con cui l’Ue non ha nessun accordo.
Dalla UE al UK:
Le merci unionali che si spostano tra due punti dell’Unione passando per Uk conserveranno lo status di beni comunitari solo se l’attraversamento del Regno Unito è effettuato prima della Brexit. Non saranno pertanto considerati unionali quei prodotti reintrodotti nell’Ue se passano via Uk dopo il 30 marzo, con la conseguenza che dovranno essere espletate tutte le formalità richieste per le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Ue (es. ENS). Nel caso in cui, invece, merci unionali siano state temporaneamente esportate dall’Unione verso il Regno Unito prima della Brexit e reintrodotte nell’UEe dopo la data di recesso, troverà applicazione l’art. 203 del Reg. Ue 952/2013 (CDU), secondo cui tali prodotti sono esentati dai dazi all’importazione se l’operatore economico dimostra che sono stati trasportati in Uk prima della Brexit e reintrodotti, entro tre anni, nel medesimo stato in cui sono stati esportati (art. 203, par. 1 e 5 del CDU). Al riguardo, la Commissione europea sottolinea che il termine triennale entro il quale i prodotti devono essere reimportati nel territorio comunitario è tassativo e l’uscita del Regno Unito non può essere considerata “circostanza particolare” per derogare a tale termine. La prova che i beni sono stati portati in Uk prima della Brexit può essere fornita con documenti di trasporto o con qualsiasi altro documento pertinente, quale, ad esempio, il contratto di leasing. La Dogana, inoltre, all’atto della reimportazione, può chiedere agli operatori di dimostrare che i prodotti non sono stati alterati e non hanno subito trasformazioni nel Regno Unito.
Dal UK alla UE:
Per quanto riguarda le esportazioni si prospettano diversi scenari, a seconda che l’ufficio doganale di uscita sia situato in Uk ovvero in Ue. Nel primo caso, se i beni, alla data di recesso, si trovano ancora nell’Unione europea, l’ufficio doganale inglese di uscita dovrà essere sostituito con uno comunitario, che dovrà confermare l’uscita fisica della merce all’ufficio di esportazione Ue. Quando, invece, i prodotti in viaggio sono già situati nel Regno Unito al momento della Brexit, l’ufficio doganale Uk non sarà più in grado di trasmettere il risultato di uscita all’ufficio di esportazione Ue e, pertanto, quest’ultimo dovrà appurare l’operazione sulla base delle prove alternative. Nessun impatto sulle procedure si verificherà quando le merci hanno già attraversato il Regno Unito e raggiunto l’ufficio doganale di uscita in un altro Stato membro: in tale ipotesi il messaggio di uscita sarà regolarmente inviato all’ufficio di esportazione Ue. Da ultimo, le esportazioni dal Regno Unito tramite un ufficio doganale di uscita Ue potranno realizzarsi in due modi al verificarsi della Brexit. Se i beni sono ancora situati in Uk, saranno assoggettati alle nuove procedure doganali inglesi di esportazione e, successivamente, saranno importati nell’Unione come qualsiasi altro prodotto preveniente da uno Stato terzo. Se i beni si trovano già nell’Ue, l’ufficio di uscita non sarà più in grado di comunicare telematicamente all’ufficio inglese di esportazione l’effettiva uscita dei prodotti e, quindi, su richiesta dell’operatore, dovrà rilasciare la relativa prova (ad esempio, sotto forma di approvazione del documento di accompagnamento EAD).
Questione dazi in entrata UE:
La Commissione europea ha inteso evidenziare come alcuni importanti aspetti relativi all’origine preferenziale potrebbero venire influenzati da tale circostanza.Innanzitutto, si ribadisce come gli operatori economici Ue dovranno considerare le componenti originarie del Regno Unito nonché le lavorazioni ivi effettuate, nel computo degli apporti non originari ai fini del calcolo del rispetto delle regole di origine riportate nei vari accordi di libero scambio che l’Ue ha attualmente in vigore con svariati Paesi terzi. La Commissione ha inoltre evidenziato che i beni prodotti in Uk prima del 30 marzo 2019 ma importati in Ue dopo tale data (e viceversa prodotti in Ue prima del recesso e importati in Uk successivamente) non potranno essere considerati di origine preferenziale Ue ai fini di una loro esportazione (diretta o dopo lavorazioni) in Paesi terzi con cui l’Ue ha concluso accordi di libero scambio. Specularmente, nemmeno i beni originari di Paesi terzi “accordisti” importati in Uk prima del 30 marzo 2019 e inviati successivamente (con un’operazione di esportazione) in uno Stato membro Ue dopo tale data, potranno essere considerati come originari del Paese terzo accordista. La Commissione europea si sofferma poi sulla validità delle prove di origine preferenziale (ad esempio certificati di circolazione EUR.1 e dichiarazioni di origine su fattura) confermando che, anche qualora esse siano state rilasciate da soggetti Uk o da soggetti Ue relativamente a beni prodotti in Uk o in altri Stati Membri ma con apporti Uk determinanti, continueranno ad essere valide per tutto il periodo stabilito dai vari free trade agreement, anche dopo il 30 marzo. Condizione necessaria è che esse siano state debitamente rilasciate entro il 29 marzo 2019 e la relativa esportazione sia avvenuta entro tale data. Anche le prove di origine preferenziale rilasciate in Paesi terzi accordisti prima del 30 marzo, relativamente a beni contenenti apporti determinanti di origine Uk, potranno essere usate validamente all’atto dell’importazione in Ue per tutto il loro periodo di validità stabilito negli accordi di libero scambio, a condizione che l’esportazione da tali Paesi terzi sia avvenuta entro il 29 marzo. Discorso diverso vale, invece, per le dichiarazioni di origine preferenziale dei fornitori, documento rilasciato dai fornitori Ue agli esportatori Ue come prova del carattere originario della merce fornita ai fini dell’ottenimento delle prove di origine all’export. Le dichiarazioni dei fornitori rilasciate da soggetti Uk prima del 30 marzo, infatti, non potranno più essere considerate valide e, dall’altro lato, i fornitori Ue che hanno rilasciato dichiarazioni ai loro clienti prima della data del recesso del Regno Unito, dovranno prontamente informarli qualora fra i prodotti coperti da tali dichiarazioni ve ne siano alcuni che avranno perso il carattere originario in quanto di origine Uk o con apporti Uk tali per cui le regole di origine previste per gli specifici prodotti non potranno più dirsi rispettate. Infine, dal 30 marzo prossimo, non saranno più valide le autorizzazioni allo status di esportatore autorizzato rilasciate da dogane Uk, quelle rilasciate da dogane Ue a soggetti Uk e quelle rilasciate da dogane Ue a soggetti Ue ma con codice EORI Uk; le registrazioni nel sistema REX effettuate da dogane Uk, quelle effettuate da dogane Ue per soggetti stabiliti in Uk e quelle effettuate da dogane Ue per soggetti stabiliti in Ue ma con codice EORI Uk.