Solidarietà tra consiglieri di asd

| 08/10/2025

La scorsa settimana ed esattamente il 2 ottobre, la Corte di Cassazione con ordinanza n° 26544, affronta un tema di grande interesse per consulenti, dirigenti e operatori del mondo sportivo dilettantistico: la responsabilità personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo delle associazioni sportive dilettantistiche.

Al terzo grado di giudizio si é arrivati partendo da un accertamento effettuato su una ASD in cui venivano disconosciuti dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato riservato agli enti non commerciali. In particolare la violazione riguardava l’articolo 148, comma 8, del TUIR ovvero la mancanza di reale partecipazione dei soci alla vita associativa e si riscontravano perfino forme di distribuzione indiretta di utili. In fase di accertamento la responsabilità per i debiti tributari derivante dal disconoscimento del regime agevolato era stata estesa anche a tutti i componenti del consiglio direttivo, considerati coobbligati solidali ai sensi dell’articolo 38 del Codice Civile.

Nonostante la soccombenza nei primi due gradi di giudizio, i consiglieri suddetti hanno presentato ricorso per Cassazione, articolato in ben nove motivi ottenendo dalla Suprema Corte l’accoglimento dei primi tre, relativi alla responsabilità dei membri del consiglio direttivo. Infine ha rigettato i restanti, confermando purtroppo la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.

La Cassazione ha sottolineato che: “…la legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche se la questione non é stata proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo”. I giudici di merito, dunque, avrebbero dovuto valutare nel merito la posizione dei singoli dirigenti.

Possiamo quindi dividere la qualifica di consigliere in base alla singola operatività ovvero:

  • I legali rappresentanti nonché firmatari delle dichiarazioni fiscali, la cui responsabilità per i debiti tributari dell’associazione é pacifica;

  • I semplici membri del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non é automatica ma  per i quali l’Amministrazione deve provare che abbiano concretamente svolto attività negoziali verso terzi per conto dell’associazione e quindi la sola appartenenza all’organo direttivo non basta a far gravare su essi un’obbligazione personale.

Il testo esteso della pronuncia é il seguente:

“La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”

A parere di chi scrive questo principio che rafforza la necessità di una gestione trasparente e documentata degli enti sportivi, tanto sotto il profilo fiscale quanto sotto quello organizzativo.

Vale la pena concludere con il prologo della pronuncia riguardo il fronte fiscale dell’accertamento. Infatti la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito sia riguardo la mancanza di partecipazione effettiva dei soci che la distribuzione indiretta di utili, elementi sufficienti per far perdere all’associazione il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991. Quindi le motivazioni dei ricorrenti mirate a ottenere un nuovo esame delle prove, sono state ritenute inammissibili, poiché la Cassazione non può entrare nel merito della valutazione dei fatti. La sentenza impugnata pertanto é stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per un nuovo esame limitato alla responsabilità dei membri del consiglio direttivo.