Tassazione plusvalenze 2026 in bozza del DDL Bilancio

| 23/10/2025

Nel disegno di Legge di Bilancio 2026 presentato dal Governo, l’articolo 15 della manovra é dedicato alla “Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali”. Intervenendo sull’articolo 86, comma 4, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si riscrive integralmente la norma introducendo nuovi criteri temporali e modalità di imputazione al reddito delle plusvalenze sui beni strumentali.


In base alla normativa oggi in vigore, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui vengono generate. Tuttavia, se i beni ceduti sono stati posseduti per almeno tre anni (o due anni nel caso delle società sportive professionistiche), il contribuente può optare per la rateizzazione della tassazione in più esercizi, fino a un massimo di quattro quote annuali costanti.

Con la riforma proposta, il legislatore ridisegna la disciplina, introducendo un sistema di rateizzazione più limitato ma strutturato in modo più uniforme. Nel nuovo testo, le plusvalenze — diverse da quelle previste dall’articolo 87 del TUIR — concorrono a formare il reddito:

  • per intero nell’esercizio in cui sono state realizzate, oppure

  • in quote costanti, a scelta del contribuente, se i beni sono stati detenuti per almeno cinque anni, da imputare all’esercizio di realizzo e ai due successivi (massimo tre anni complessivi).

Per i beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie, sempre diverse da quelle disciplinate dall’articolo 87, la possibilità di rateizzazione si applica solo se risultano iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci. In caso di più beni simili, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti più di recente.

Per quanto riguarda le plusvalenze derivanti da cessioni di azienda o di rami d’azienda, il testo mantiene la possibilità di diluire la tassazione nel tempo in quanto il contribuente potrà scegliere di imputare le somme per intero nell’anno di realizzo, oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, a condizione che l’azienda sia stata posseduta per almeno tre anni.

Una disciplina specifica é invece prevista per le società sportive professionistiche. In questi casi, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti esclusivi relativi alle prestazioni degli atleti concorreranno alla formazione del reddito:

  • per intero nell’anno di realizzo, oppure

  • in quote costanti fino a quattro anni, se i diritti sono stati detenuti per almeno due anni.

La rateizzazione, tuttavia, si applicherà solo alla parte della plusvalenza proporzionalmente riferita al corrispettivo incassato in denaro. L’eventuale quota residua dovrà essere tassata integralmente nell’anno di realizzo. La scelta di avvalersi della rateizzazione dovrà essere esplicitamente indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento.
In mancanza di tale indicazione, la plusvalenza sarà automaticamente considerata interamente imponibile nell’esercizio in cui è stata realizzata.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta seguente, dovrà essere considerata l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove regole, anche se non ancora effettivamente in vigore.