Tassazione plusvalenze 2026 testo definitivo
Dott. Alessio Pistone | 08/01/2026
Nelle prime versioni della bozza del DDL di Bilancio, il legislatore aveva inizialmente mantenuto un’impostazione piu graduale della riforma, prevedendo ancora la possibilità, a scelta del contribuente, di rateizzare la tassazione delle plusvalenze. In particolare, la bozza consentiva l’imputazione in quote costanti qualora i beni fossero stati detenuti per un periodo non inferiore a cinque anni, con ripartizione della plusvalenza nell’esercizio di realizzo e nei due successivi, per un arco temporale massimo complessivo di tre periodi d’imposta. Tale impostazione, tuttavia, non ha trovato conferma nel testo definitivo approvato, che ha invece optato per una decisa semplificazione e per l’eliminazione generalizzata del meccanismo di frazionamento, fatta salva la sola eccezione delle cessioni di azienda o di rami di azienda. Tassazione plusvalenze 2026 in bozza del DDL Bilancio | Studio Multiservizi
L’articolo 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 introduce una rilevante modifica alla tassazione delle plusvalenze patrimoniali, incidendo in modo significativo sulle modalità di imputazione temporale del relativo reddito. A decorrere dalle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, viene infatti meno la facoltà, fino ad oggi riconosciuta al contribuente, di ripartire l’imponibile in più esercizi. Quindi la regola generale diventa quella dell’imposizione integrale nel periodo d’imposta di realizzo.
Nel regime previgente, disciplinato dall’art. 83, comma 4, del TUIR nella versione vigente fino al 31 dicembre 2025, le plusvalenze, ad eccezione di quelle rientranti nel regime di esenzione di cui all’art. 87, concorrevano alla formazione del reddito nell’esercizio di realizzo oppure, qualora i beni fossero stati detenuti per almeno tre anni (ridotti a due anni per le società sportive professionistiche), potevano essere imputate, su opzione del contribuente, in quote costanti fino ad un massimo di cinque esercizi complessivi. Tale scelta doveva risultare dalla dichiarazione dei redditi, in mancanza della quale la plusvalenza veniva tassata interamente nell’anno di realizzo. Una disciplina specifica era inoltre prevista per le immobilizzazioni finanziarie e per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti da parte delle società sportive professionistiche.
Con la nuova formulazione applicabile dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha eliminato, come principio generale, la possibilità di rateizzazione della plusvalenza. Le plusvalenze, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87, determinate secondo il comma 2 dell’art. 83, concorrono ora integralmente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono realizzate.
Resta tuttavia una rilevante eccezione per le cessioni di azienda o di rami di azienda, poiché in tali ipotesi, se l’azienda o il ramo ceduto é stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente può ancora optare per la tassazione in quote costanti nell’esercizio di realizzo e in quelli successivi, entro il limite massimo del quarto esercizio successivo.
Viene infine confermata, con sostanziale continuità rispetto al passato, la disciplina delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti per le società sportive professionistiche; ed anche in questo caso, la tassazione può avvenire in forma rateizzata nei limiti della parte di corrispettivo effettivamente incassata in denaro, mentre la quota residua della plusvalenza resta imponibile integralmente nell’esercizio di realizzo.