Quarta pronuncia di Cassazione in circa un anno su inerenza sponsorizzazioni

| 26/10/2026

La Corte di Cassazione torna nuovamente sul tema della deducibilità fiscale delle sponsorizzazioni sportive con una quarta ordinanza dedicata alla questione in circa un anno, confermando un orientamento ormai consolidato a tutela delle imprese che investono nella promozione della propria attività attraverso il sostegno allo sport dilettantistico. Ricordiamo che Studio Multiservizi ha già approfondito questa tematica con tre precedenti pubblicazioni del 29 ottobre 2025, del 20 novembre 2025 e del 7 settembre 2026, nelle quali erano stati esaminati gli orientamenti della Cassazione in materia di sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti, frodi IVA ed effettività della controprestazione pubblicitaria. Infatti la nuova ordinanza n. 27688 del 23 ottobre 2026 si inserisce nel solco delle precedenti pronunce della Suprema Corte e ribadisce un principio particolarmente importante, ossia che l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere la deducibilità delle spese di sponsorizzazione facendo leva esclusivamente sulla loro presunta sproporzione rispetto al volume d’affari o al reddito dell’impresa. Si tratta di un ulteriore chiarimento che contribuisce a rafforzare la certezza del diritto per gli operatori economici e per le associazioni e società sportive dilettantistiche, riconoscendo il valore delle sponsorizzazioni come strumento di comunicazione e promozione commerciale.

La vicenda esaminata dalla nuova ordinanza riguarda alcuni costi pubblicitari sostenuti da una società a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di tali spese, ritenendo insussistente il requisito dell’inerenza rispetto all’attività d’impresa. In particolare, l’ufficio aveva attribuito un peso determinante all’incidenza degli investimenti pubblicitari sul volume d’affari e sul reddito della società, giudicandola eccessiva e quindi economicamente ingiustificata. Anche i giudici tributari di secondo grado avevano condiviso questa impostazione, attribuendo alla sproporzione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti un valore determinante ai fini del disconoscimento della deduzione fiscale. La Cassazione ha invece accolto le ragioni dei contribuenti, evidenziando che la valutazione non deve concentrarsi sulla convenienza economica dell’investimento, ma sulla sussistenza dei requisiti specificamente individuati dalla normativa che disciplina le sponsorizzazioni sportive.

Il riferimento normativo é l’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che riconosce un trattamento fiscale agevolato ai corrispettivi erogati dalle imprese a favore delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, entro il limite annuo di 200.000 euro. Tali somme sono considerate, per espressa previsione normativa, spese di pubblicità e non spese di rappresentanza, con conseguente riconoscimento della loro deducibilità dal reddito d’impresa. La disciplina, nell’ambito della successiva riforma dello sport, trova inoltre un richiamo nell’articolo 12 comma 3 del D.lgs. n. 36/2021, che interviene sul trattamento fiscale delle erogazioni a favore degli enti sportivi dilettantistici.

L’aspetto centrale della pronuncia riguarda la natura della presunzione prevista dalla disposizione ed infatti la Cassazione conferma infatti che si tratta di una presunzione legale assoluta, che impedisce all’Amministrazione finanziaria di mettere in discussione la natura pubblicitaria e la deducibilità della spesa attraverso valutazioni fondate sulla sua presunta incongruità economica. Affinché tale presunzione possa operare, devono tuttavia sussistere contemporaneamente quattro condizioni. Il beneficiario deve essere un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica, deve essere rispettato il limite quantitativo annuo di 200.000 euro, l’erogazione deve avere lo scopo di promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e, soprattutto, il soggetto beneficiario deve aver effettivamente svolto una specifica attività promozionale. Quando tutti questi requisiti risultano soddisfatti, le spese di sponsorizzazione beneficiano del trattamento fiscale previsto dalla disciplina speciale e non possono essere disconosciute sulla base dei criteri ordinari di valutazione dell’inerenza e dell’antieconomicità richiamati dagli articoli 108 e 109 del TUIR.

La conseguenza di queste ordinanze é particolarmente significativa e limita l’Agenzia delle Entrate nel sostenere che una sponsorizzazione sia fiscalmente indeducibile soltanto perché il suo importo appare elevato rispetto ai ricavi conseguiti dall’impresa. Una volta dimostrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, non é consentito sostituire una valutazione soggettiva di convenienza economica alla scelta imprenditoriale di investire nella promozione della propria attività. La pronuncia contribuisce inoltre a chiarire il concetto di inerenza, che deve essere interpretato in termini qualitativi e non attraverso un rapporto matematico tra costi sostenuti e ricavi prodotti.

Quindi siccome un investimento pubblicitario non garantisce necessariamente un incremento immediato del fatturato, il ritorno commerciale di una sponsorizzazione può manifestarsi nel tempo, attraverso una maggiore notorietà del marchio, il consolidamento della reputazione aziendale e il rafforzamento dei rapporti con clienti e potenziali consumatori. Pretendere una corrispondenza diretta e immediata tra importo della sponsorizzazione e risultati economici conseguiti significherebbe introdurre un criterio di valutazione estraneo alla logica degli investimenti pubblicitari e limitare ingiustificatamente la libertà dell’imprenditore nelle proprie scelte commerciali. La Cassazione pone quindi un limite anche all’attività valutativa del giudice tributario che non può sostituire il proprio giudizio di convenienza economica a quello dell’imprenditore quando risultano dimostrati i requisiti richiesti dalla normativa speciale.

Tuttavia occorre precisare che la presunzione legale assoluta non rappresenta un’autorizzazione indiscriminata alla deduzione di qualsiasi somma formalmente qualificata come sponsorizzazione. La Cassazione richiede che l’attività promozionale sia effettiva e concretamente dimostrabile, poiché la semplice sottoscrizione di un contratto o l’emissione di una fattura non sono sufficienti quando manca la prova della controprestazione pubblicitaria. Diventa quindi fondamentale che le imprese sponsor adottino un’adeguata gestione documentale, conservando il contratto di sponsorizzazione, le fatture ricevute e le prove dei pagamenti effettuati attraverso strumenti tracciabili. A questi documenti é opportuno affiancare riscontri oggettivi dell’attività pubblicitaria realizzata, come fotografie dei loghi aziendali esposti durante manifestazioni sportive, striscioni pubblicitari, materiale promozionale, pubblicazioni sui social network, locandine, programmi delle manifestazioni e ogni altro elemento utile a dimostrare la visibilità effettivamente riconosciuta allo sponsor.

Inoltre diventa sempre più fondamentale conservare la documentazione attestante la natura dilettantistica del soggetto beneficiario e verificare attentamente il rispetto del limite quantitativo previsto dalla normativa. Per le imprese che ricevono contestazioni fondate esclusivamente sulla presunta sproporzione tra sponsorizzazioni e volume d’affari, la pronuncia offre quindi un argomento difensivo particolarmente rilevante, fermo restando l’onere di dimostrare concretamente l’effettività dell’attività promozionale e il rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina speciale.

In conclusione questa nuova ordinanza n. 27688/2026 rappresenta un ulteriore importante precedente a tutela delle imprese che investono nello sport dilettantistico poiché il messaggio che sta reiterando la Cassazione é chiaro e vieta all’Amministrazione finanziaria di provare a trasformare una valutazione soggettiva sulla convenienza dell’investimento in una contestazione fiscale quando la legge riconosce espressamente la natura pubblicitaria e la deducibilità delle spese sostenute.