Regime ires a forfait 2026 delle APS e degli altri ETS

| 06/08/2026

Il regime forfettario applicabile alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) é disciplinato dall’articolo 86 del Codice del Terzo Settore che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito imponibile. Secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, il risultato ottenuto costituisce la base imponibile teorica sulla quale calcolare le imposte. In luogo del tradizionale criterio analitico, basato sulla differenza tra ricavi e costi effettivi, il comma 3 prevede che il reddito viene determinato applicando ai ricavi derivanti dalle attività commerciali abbiano percentuali di redditività fissate dalla legge pari al 3% per le APS e all’1% per le ODV.

Il comma 4 svolge una funzione di raccordo tra il regime ordinario e quello forfettario, disciplinando il trattamento dei componenti positivi e negativi di reddito che, pur essendo maturati durante il regime ordinario, avrebbero dovuto produrre effetti fiscali negli esercizi successivi. Questa disposizione evita che il cambiamento di regime determini salti d’imposta o duplicazioni di benefici fiscali. In assenza di tale previsione, infatti, alcune quote residue di componenti positivi potrebbero non concorrere mai alla formazione del reddito imponibile, mentre alcune quote di componenti negativi rischierebbero di non essere più deducibili, con evidenti effetti distorsivi rispetto ai principi di capacità contributiva e di neutralità fiscale.

Il comma 5 introduce il principio dell’accelerazione dell’imputazione temporale secondo cui  quando l’ente abbandona il regime ordinario per accedere a quello forfettario, deve procedere ad un riallineamento fiscale che concentra nell’ultimo esercizio soggetto alle regole ordinarie tutti i componenti di reddito ancora sospesi. Per i componenti positivi, come le quote residue delle plusvalenze rateizzate, l’importo ancora non tassato confluisce integralmente nell’ultimo periodo d’imposta regolato dal regime ordinario. Analogamente, i componenti negativi ancora da dedurre, come le quote residue delle spese di manutenzione pluriennali, vengono integralmente dedotti nello stesso esercizio. La disciplina trova la propria giustificazione nella diversa logica dei due sistemi di determinazione del reddito poiché mentre il regime ordinario considera analiticamente ricavi e costi, quello forfettario utilizza coefficienti di redditività che prescindono dai singoli componenti economici.

Il comma 6 completa il coordinamento tra i due regimi, riconoscendo espressamente il diritto dell’associazione a conservare le perdite fiscali maturate durante il regime ordinario anche dopo l’ingresso nel regime forfettario. Quindi il beneficio economico derivante dalle perdite pregresse non viene meno per effetto del cambio di regime ma continua a produrre effetti secondo le modalità previste dall’articolo 84 del TUIR. L’associazione conserva così una posizione giuridica favorevole che potrà essere utilizzata negli esercizi successivi, nel rispetto del limite dell’80% del reddito imponibile e senza alcuna scadenza temporale. L’applicazione il limite quantitativo dell’80% implica che le perdite fiscali pregresse possono essere portate in diminuzione del reddito imponibile del periodo ma soltanto entro l’80% dello stesso; in conseguenza di ciò almeno il 20% del reddito imponibile determinato con il metodo forfettario rimane comunque imponibile e viene assoggettato a tassazione. Qualora le perdite disponibili eccedano il limite dell’80%, la parte non utilizzata non viene perduta poiché continua ad essere riportabile negli esercizi successivi senza alcun limite temporale, fino al completo assorbimento. Il sistema assicura quindi il pieno recupero delle perdite fiscali, pur contemperando tale beneficio con l’esigenza di garantire un livello minimo di imponibile in ciascun periodo d’imposta. Una volta determinato il reddito forfettario, il legislatore riconosce la possibilità di utilizzare le perdite fiscali maturate negli esercizi precedenti infatti il comma 6 rinvia alle disposizioni ordinarie contenute nel già citato articolo 84 del TUIR, consentendo alle associazioni di scomputare le perdite pregresse anche dopo l’accesso al regime forfettario. Tale impostazione garantisce continuità fiscale ed evita che il passaggio ad un diverso sistema di determinazione del reddito comporti la perdita di un diritto già acquisito. Si tratta di una soluzione che conferma l’obiettivo perseguito negli ultimi anni dal legislatore di rendere il sistema tributario maggiormente coerente e favorevole alla certezza del diritto.

In termini pratici, un’associazione che nel regime ordinario aveva determinato il proprio reddito secondo il criterio analitico, registrando in alcuni esercizi perdite fiscali per effetto di costi superiori ai ricavi, non perde tale patrimonio fiscale con il passaggio al regime forfettario. Infatti le perdite continuano ad essere riportabili e potranno ridurre il reddito imponibile determinato con i coefficienti forfettari nei limiti stabiliti dalla normativa generale. La disciplina realizza così un equilibrio tra esigenze di semplificazione, continuità fiscale e tutela dell’affidamento degli Enti del Terzo Settore, in linea con il percorso di razionalizzazione della normativa tributaria perseguito dall’attuale Governo.

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